Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37260 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37260 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

1.2

Esposito Agostino, nato a Napoli il

10/1970

avverso la sentenza in data 06/02/2017 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 6 febbraio 2017, la Corte di appello di Napoli,
ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato Agostino
Esposito colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni,
commessi in data 23 giugno 2010, e gli aveva irrogato la pena di nove mesi di
reclusione, condizionalmente sospesa.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Francesco Pio Porta, difensore di fiducia di
Agostino Esposito, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di
legge in rapporto alla nullità della notificazione del decreto di citazione
dell’imputato per il giudizio di primo grado, in quanto effettuata ex art. 161,
comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio per inidoneità del domicilio

Data Udienza: 18/07/2018

dichiarato, senza considerare che prima di procedere alla notificazione era stata
depositata nomina di nuovo difensore con contestuale elezione di domicilio
presso il medesimo.
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno i reati contestati al ricorrente (resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni, commessi in data 23 giugno 2010) si rivelano, in assenza di utili periodi
di sospensione del relativo termine, ormai estinti per prescrizione, spirata in data
23 dicembre 2017, circa tre mesi prima della trasmissione degli atti alla Corte di
cassazione.
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018
Il Consigliere estensore
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Anto
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Il Presidente
Giacomd Paoloni

Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria

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