Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3726 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3726 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

IOUIRI FOUAD n. 1/12/1973
avverso la sentenza n. 765/2011 del 30/11/2012 della CORTE DI APPELLO
DI TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO AIELLO che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e
secondo grado e la trasmissione degli atti al gup.
Udito il difensore avv. BRUNO STEFANETTI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino con sentenza del 30 novembre 2012 confermava in
punto di responsabilità la sentenza di condanna emessa il 17 maggio 2010 dal
Tribunale di Verbania nei confronti, tra gli altri, di IOUIRI FOUAD, riducendogli la
pena in applicazione delle attenuanti generiche, per il reato di importazione in
Italia di 75 kg di hashish, fatto commesso tra marzo e giugno 2008.
Il fatto era accertato mediante attività di intercettazione e di monitoraggio
del trasporto della droga.
Nel corso delle indagini era stata emessa a carico del Iouiri Fouad
un’ordinanza di custodia, rimasta però ineseguita con conseguente dichiarazione
di latitanza; solo durante il giudizio di appello il ricorrente veniva arrestato
all’estero e condotto in Italia in esecuzione di m.a.e.

Data Udienza: 26/11/2013

Nel corso dell’udienza il ricorrente chiedeva di essere rimesso in termini per
poter richiedere il giudizio abbreviato non avendo avuto conoscenza del
procedimento in corso ma la Corte riteneva tale richiesta inammissibile.
Iouiri Fouad propone ricorso avverso tale sentenza con atto a firma del
proprio difensore.
Con primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 293295-296 cod. proc. pen., agli artt.li 148-157-165-169-420-429 cod. proc. pen.:
la nullità assoluta per violazione degli artt.li 178-179 cod. proc. pen. con

al Giudice dell’Udienza Preliminare.
Osserva il ricorrente che la latitanza era stata dichiarata senza effettuare un
adeguato accertamento del suo volontario allontanamento e della
consapevolezza di sottrarsi al provvedimento coercitivo; il verbale di vane
ricerche risulta essere del tutto carente in quanto non dà atto di alcuna seria
ricerca né in Italia né all’estero, in particolare in Belgio ove la polizia giudiziaria
aveva saputo che il ricorrente si trovava in vacanza. In conseguenza della
erronea dichiarazione di latitanza, le notifiche all’imputato sono state eseguite ai
sensi dell’art. 165 cod. proc. pen. ed il processo è stato erroneamente trattato in
contumacia.
Con secondo motivo e terzo motivo deduce violazione di norme sostanziali,
art. 73 d.p.r. 309/90 ed artt. 110, 40 e 43 cod. pen., sulla ritenuta sussistenza
del concorso nel reato, dell’ apporto causale e del dolo nonché il vizio di
motivazione anche per4 travisamento di prove. Al riguardo, il ricorrente esamina
ampiamente il materiale probatorio utilizzato in sentenza per affermarne la
insufficienza al fine di dimostrare la sua responsabilità. Inoltre rileva che
erroneamente la Corte d’Appello ha affermato, in contrasto con la tesi di accusa,
che il ricorrente avrebbe partecipato anche ad un ulteriore trasporto di droga
oltre a quello contestato.
Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla
determinazione della pena in ragione della applicazione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo pone una questione che pur sarebbe meritevole di
attenzione, in quanto risulta dagli stessi accertamenti della pg che era stata
acquisita la notizia che il ricorrente nel dato momento era in vacanza in Belgio,
notizia poi non considerata ai fini della esaustività delle ricerche per la
declaratoria di latitanza; ma si tratta di questione non più valutabile perché è
intervenuta preclusione sull’eccezione del difetto di notifica.

2

conseguente richiesta di annullamento delle sentenze di merito con rinvio innanzi

Risulta difatti dalla lettura dei verbali del giudizio di appello che la parte in
quella sede non aveva affatto eccepito il difetto di notifica degli atti del processo
e la conseguente nullità degli atti conseguenti ma aveva solo chiesto la
restituzione nel termine per la richiesta di giudizio abbreviato.
Soltanto in sede di ricorso per cassazione è stata, invece, eccepita la nullità
della dichiarazione di latitanza e delle notifiche ex art. 165 cod. proc. pen..
Va quindi considerato quale tipo di nullità integri la dichiarazione di latitanza
in assenza di adeguate ricerche.

integri una nullità a carattere assoluto che, in tema di notifiche, ricorre solo
quando la notifica sia del tutto omessa ovvero sia eseguita in modo irrituale, tale
da non essere l’atto da notificare neanche in astratto conoscibile da parte del
destinatario: In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità
assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel
caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo
stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima
nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione
delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità
della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004
– dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539).
Non potendosi, quindi, definire inesistente la notifica presso il difensore del
latitante, trovano applicazione le disposizioni in tema di decadenza dalla
eccezione ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. e la sanatoria ai sensi dell’ art.
184 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41305 del 07/10/2009 – dep. 27/10/2009, Gjoka
e altro, Rv. 245037). Ne consegue la tardività dell’eccezione.
Gli altri motivi sono inammissibili in quanto affrontano tematiche di merito.
Il secondo ed il terzo motivo, in particolare, non contestano carenze della
motivazione o suoi profili di illogicità ma intendono prospettare una lettura
alternativa del materiale probatorio rispetto a quella data dai giudici di merito,
chiedendo di ritenerla maggiormente fondata. Si tratta, evidentemente, di
attività di apprezzamento del contenuto delle prove che esula dal giudizio di
legittimità.
Lo stesso va detto in ordine al quarto motivo con il quale è posto il tema
della inadeguata applicazione attenuanti generiche non sotto il profilo dell’errore
della motivazione bensì della adeguatezza delle valutazioni dei giudici di merito,
anche in questo caso invocando l’esercizio di poteri preclusi al giudice di
legittimità.
P.Q.M.
3

La giurisprudenza prevalente di questa Corte ritiene che tale nullità non

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-mento delle spese del
procedimento.
Roma così deciso i 26 novembre 2013

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