Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37259 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37259 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Borrelli Giovanni, nato a Torre Annunziata il 27/02/1966
avverso la sentenza in data 28/11/2016 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Raffaele Pisacane, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 28 novembre 2016, la Corte di appello di
Napoli, riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Annunziata, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato
Giovanni Borrelli colpevole dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza alle persone e di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
commessi in data 6 aprile 2010 e nel febbraio/marzo 2010, così riqualificando i
fatti definiti dal primo giudice in termini di estorsione e di tentata estorsione, e
gli ha irrogato la pena di nove mesi di reclusione, esclusa la recidiva e concesse
le circostanze attenuanti generiche nonché applicata la diminuente per il rito.

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Data Udienza: 18/07/2018

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Raffaele Pisacane, difensore di fiducia di
Giovanni Borrelli, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di
legge in rapporto alla determinazione della pena-base, fissata in misura
nettamente superiore alla media edittale, e precisamente in nove mesi, senza
alcuna motivazione.
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità, ed anzi appare fondato, perché la sentenza nulla dice sui criteri
seguiti per la determinazione della pena base, pur fissando la stessa in
prossimità del massimo edittale, oltre che per la commisurazione dell’aumento
Nondimeno i reati contestati al ricorrente (esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza alle persone e tentato esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, commessi in data 6 aprile 2010 e nel febbraio/marzo 2010) si rivelano,
in assenza di utili periodi di sospensione del relativo termine (deve calcolarsi la
sospensione per soli sessanta giorni), ormai estinti per prescrizione, spirata in
data 6 dicembre 2017, circa tre mesi prima della trasmissione degli atti alla
Corte di cassazione.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018

applicato a titolo di continuazione.

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