Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37257 del 18/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 37257 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rapposelli Christian, nato a Pescara il 15/08/1975
avverso la sentenza in data 19/04/2017 della Corte d’appello dell’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Francesco Bianchi, quale sostituto processuale
dell’avvocato Raffaele Fioca, che si è associato alla richiesta del Pubblico
ministero.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 19 aprile 2017, la Corte di appello dell’Aquila
ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato Antonio
Garau colpevole del reato di evasione, commesso in data 28 settembre 2010, e
gli aveva irrogato la pena di quatto mesi di reclusione, a titolo di aumento per la
continuazione con riferimento al reato di evasione il data 30 settembre 2010,
accertato con sentenza penale irrevocabile.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Raffaele Fiocca, difensore di fiducia di

Data Udienza: 18/07/2018

Christian Rapposelli, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione
di legge e vizio di motivazione in rapporto sia alla mancata assunzione della
deposizione di un teste a difesa, e non rintracciato, sia alla mancata
considerazione che, in realtà, vi era stata un’unica evasione, protrattasi tra il 28
ed il 30 settembre 2010, stante l’assenza di prove indicative del ritorno a casa
medio tempore dell’imputato.

Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno il reato contestato al ricorrente (evasione, commesso il 28
settembre 2010) si rivela, in assenza di utili periodi di sospensione del relativo
un mese dopo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
La dichiarazione di estinzione del reato di evasione, commesso il 28
settembre 2010, impone di eliminare la pena irrogata a tale titolo, ferma
restando la sanzione di otto mesi di reclusione per il reato di evasione,
commesso il 30 settembre 2010, già definitivamente accertato con sentenza
irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di evasione
commesso il 28 settembre 2010 è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018

termine, ormai estinto per prescrizione, spirata in data 27 marzo 2018, meno di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA