Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37253 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37253 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udienza: 18/07/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Izzo Giovanni, nato in Gran Bretagna il 09/06/1966
avverso la sentenza in data 12/12/2016 della Corte d’appello dell’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Elisabetta Carfora, quale sostituto processuale
dell’avvocato Carlo De Stavola, che si è associato alla richiesta del Pubblico
ministero.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2016, la Corte di appello
dell’Aquila ha riformato solo in punto di pena la sentenza del Tribunale di Teramo
che aveva dichiarato Giovanni Izzo colpevole dei reati di resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni, commessi in data 19 agosto 2010, e gli ha irrogato la pena di
un anno e quattro mesi di reclusione, esclusa la recidiva e con diniego delle
circostanze attenuanti generiche.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Carlo De Stavola, difensore di fiducia di(

1,1

Giovanni Izzo, articolando tre motivi, con i quali deduce: a) vizio di motivazione
in rapporto alla mancata acquisizione della certificazione medica, di cui era stata
chiesta l’ammissione in appello, al fine di prware le condizioni di salute
dell’imputato, detenuto in carcere, e, quindi, la ragione della sua opposizione al
trasferimento in isolamento, disposto in sede disciplinare, stante l’incompatibilità
tra le patologie dal medesimo sofferte e l’isolamento; b) violazione di legge e
vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante
dell’esercizio di un diritto, anche nella forma putativa, per essere il
comportamento finalizzato alla tutela del diritto alla salute, sicuramente
compromesso da un regime di isolamento; c) violazione di legge e vizio di

Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno i reati contestati al ricorrente (resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni, commessi il 19 agosto 2010) si rivelano, in assenza di utili periodi di
sospensione del relativo termine, ormai estinti per prescrizione, spirata in data
19 febbraio 2018, quattro giorni dopo la trasmissione degli atti alla Corte di
cassazione.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018
Il Consigliere estensore
Antp CoreA

Il Presidente
G ia co mclPaoloni
I,

motivazione avendo riguardo alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.

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