Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37251 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37251 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACCIOTTA GIOVANNI nato a TARANTO il 19/08/1956

avverso la sentenza del 30/06/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha conclu5oChiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il difénsore

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che il Difensore di CACCIOTTA Giovanni ha proposto ricorso per
Cassazione contro la sentenza 30 giugno 2017 con la quale la Corte di Appello di
TARANTO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena
per il restante reato di cui all’art. 368 cod. pen. alla misura di due anni di
reclusione;
– ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per vizi di

mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen.
per legittimo esercizio del diritto di difesa;
– considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da
cause di inammissibilità;
– considerato che il reato di calunnia ascritto al CACCIOTTA al capo 4 è stato
consumato il 8 ottobre 2009 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta e
senza periodi di sospensione utilmente conteggiabili, il termine prescrizionale
massimo di sette anni e sei mesi ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen.,
termine che è spirato quindi il 8 aprile 2017;
– considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129,
primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di
estinzione del reato tanto più che l’esame degli atti processuali non rende
evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;
– considerato infatti che le censure dedotte con il ricorso, anche se fossero
fondate, comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo
quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018.

motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e cod. proc. pen. in riferimento al

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