Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37250 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37250 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SECLI’ GIANCARLO nato a LECCE il 16/09/1962

avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

r l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il diferrsere
L’avvocato STARACE ANDREA, sost.proc. dell’avvocato RELLA LUIGI, si associa.

Data Udienza: 18/07/2018

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce ha ridotto la pena inflitta
all’imputato, Seclì Giancarlo, nel resto confermandone il giudizio di penale responsabilità
per il reato di cui all’art. 378 c.p. per avere in concorso con altri ed in violazione dei
doveri della sua funzione di agente della Polizia di Stato, commettendo altresì i reato di
rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio separatamente contestati, aiutato

loro contestati e per avere rivelato nell’indicata qualità notizie del suo ufficio che
dovevano rimanere segrete in relazione allo svolgimento di intercettazioni a carico dei
primi.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di
fiducia dell’imputato facendo valere cinque motivi di annullamento con cui deduce la
nullità della sentenza perché pronunciata in relazione ad un fatto nuovo, non contestato,
e la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del reato di
cui all’art. 326 c.p. nonché in ordine all’entità della pena ed al diniego delle generiche.
Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Occorre osservare in limine, e la deduzione è oggetto di puntuale motivo, che il
reato ascritto al ricorrente risulta oggi attinto da causa estintiva prescrizionale,
maturata in data 27/08/2017 (31/07/2016 più un anno e 27 giorni di sospensione), e
quindi in epoca ben anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti
processuali a questo giudice di legittimità (23/01/2018) ed anteriore alla sentenza di
appello.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Invero
i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 201

Donadei Marco e Seclì Marco ad eludere le investigazioni in relazione a reati di rapina

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