Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3725 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3725 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LETO RUSSO ROSANNA n. 28/5/73
2. TOSTO ROSARIO n. 13/11/67
3. COSENTINO FRANCO n. 6/5/74
4.

DE LEO FRANCESCO n. 4/4/65

5. BENEVENTO NICODEMO n. 18/4/54
avverso la sentenza n. 5352/2010 del 13/7/2011 della CORTE DI APPELLO
DI FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO AIELLO che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
Udito il difensore di Bevenento Nicodemo, avv. ALBERTO ROCCA, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 13/7/2011, in parziale
riforma della sentenza resa dal gip di Firenze in sede di giudizio abbreviato il
17/8/2010, confermava le condanne di Benevento Nicodemo, Leto Russo
Rosanna, Tosto Rosario, Cosentino Franco, De Leo Francesco e Anania Vincenzo
per reati di favoreggiamento personale, ed il solo De Leo anche per il reato di cui
all’art. 497 bis cod. pen., escludendo per Cosentino, Anania e Benevento
l’aggravante di cui all’art. 7 I 203.1991, aggravante già esclusa per gli altri

Data Udienza: 26/11/2013

imputati dal giudice di primo grado. Tutti erano accusati, di aver favorito la
latitanza di Spagnolo Giuseppe in Toscana, ciascuno con condotte autonome
tenute tra aprile e maggio 2008. Spagnolo era latitante per una misura cautelare
disposta dalla autorità giudiziaria di Catanzaro per il suo ruolo in una banda di
criminalità organizzata.
La Corte di Appello affrontava innanzitutto il tema sollevato da alcuni
imputati in ordine alla regolarità formale delle attività di intercettazione
svolgendo ampi argomenti a sostegno della regolarità stessa e poi, in risposta ai

concrete attività di ciascuno dei ricorrenti in favore del latitante e la loro evidente
consapevolezza di tale condizione.
I sei imputati hanno proposto ricorso avverso tale sentenza. Per Anania
all’udienza odierna è stato disposto stralcio e rinvio per la trattazione in ragione
dell’impedimento del difensore.
Benevento Nicodemo con unico motivo deduce la mancanza di motivazione
sul proprio atto di appello. Premesso di avere confermato di avere dato
ospitalità allo Spagnolo, chiariva di non avere avuto consapevolezza che questi
era un latitante. Rinvia quindi ai motivi del proprio atto di appello e ne sintetizza
il contenuto chiarendo perchè gli elementi probatori utilizzati non fossero in
grado di dimostrare la sua consapevolezza della condizione personale dello
Spagnolo e come, a fronte di tali motivi di appello, la motivazione della sentenza
impugnata fosse meramente apparente.
Leto Russo Rosanna, Tosto Rosario, Cosentino Franco, De Leo Francesco
propongono un unico ricorso congiunto a firma il proprio difensore.
Con unico motivo deducono il vizio di motivazione nonché il travisamento
della prova ritenendo che gli argomenti dei giudici di merito non consentano di
dimostrare il dolo generico del favoreggiamento nei confronti di Spagnolo
I ricorsi sono inammissibili.
Entrambi, difatti, contestano la motivazione non sviluppando argomenti in
ordine alla possibile insufficienza o vizi logici, ma sostanzialmente affermandone
la inadeguatezza alla luce della propria lettura alternativa del medesimo
materiale probatorio, così invocando poteri di apprezzamento in merito che sono,
invece, preclusi al giudice di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria è
correttamente determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

L

singoli motivi di appello, analizzava il materiale probatorio che dimostrava le

Dichiara inammissibili if ricors,
‘ e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di quello della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Roma così deciso il 26 novembre 2013
liere s ensore

Pierlfcibi Stef no

il Presi einte
Nicola lo

Il Con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA