Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37249 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37249 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PALAZZI Maurizio, nato a Supino il 28/04/1964
avverso la sentenza del 03/02/2017 della Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;
udito il difensore, Avv. Francesco Monarca, in sost. dell’Avv. Luigi Iannettone, che si è
associato alle conclusioni del P.M.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Cassino del 20/02/2013, con cui Palazzi Maurizio è stato
riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 385 cod. pen., fatto risalente al
27/12/2009, e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che ha dedotto: violazione di legge, vizio di motivazione e mancata
ammissione di prova decisiva in ordine alla revoca del teste Salcedu Abrea, indotto dalla
difesa, in tal modo privata della possibilità di formulare prova contraria; violazione di

Data Udienza: 18/07/2018

legge e vizio di motivazione in ordine all’aprioristico giudizio di esclusione della
scriminante dello stato di necessità, alla mancata valutazione di cause di forza maggiore
o di caso fortuito, indebitamente essendosi affermato che l’art. 54 cod. pen. non
avrebbe potuto riguardare gli animali; violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla ravvisata penale responsabilità del ricorrente, in assenza di motivazione tale
da superare il ragionevole dubbio; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena

Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità, in
particolare in relazione al primo motivo.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
estinto per intervenuta prescrizione, maturata – in verificata assenza di cause di
sospensione del termine ex artt. 157 e 159 cod. pen. – non oltre il giugno 2017, cioè in
epoca ben anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a
questo giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

pecuniaria.

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