Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37248 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37248 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
FANIZZA Umberto, nato a Francavilla Fontana il 16/04/1941
avverso la sentenza del 15/05/2017 della Corte di Appello di Lecce;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;
udito il difensore, Avv. Roberto Cavalera, che si è associato alle conclusioni del P.M.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la
sentenza del Tribunale di Brindisi del 9/3/2016, con cui Fanizza Umberto è stato
riconosciuto colpevole del delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen., risalente al
12/6/2009, e condannato alla pena di anni due di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova
rappresentata dalle dichiarazioni del teste Scarnera, di cui non era stata considerata la
concreta attendibilità alla luce delle doglianze formulate.
Il ricorso non appare ictu °cui/ affetto da immanenti cause di inammissibilità.

Data Udienza: 18/07/2018

Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
estinto per intervenuta prescrizione, maturata – pur in presenza di cause di sospensione
del termine ex artt. 157 e 159 cod. pen. – non oltre il maggio 2017, cioè in epoca ben
anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a questo
giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più

vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In

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