Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37247 del 08/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37247 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERNULLO CARMELO N. IL 08/06/1981
avverso la sentenza n. 412/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 08/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 10/11/2014, la corte d’appello di Lecce
assolto l’imputato in relazione all’imputazione di illecita detenzione di cocaina
ha confermato la condanna di Carmelo Ternullo alla pena di giustizia in relazione
al reato di illecita detenzione a fini di spaccio di hashish, commesso in Taranto il
3/10/2013.

2.

Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione

sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione all’affermazione di responsabilità
dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare, detti motivi,
affetti da aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 co. 1 lett. c), c.p.p., all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4,
Sentenza n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto
del proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al
suo esame ed evidenziando come la responsabilità dell’imputato emergesse
modo evidente ad esito delle indagini svolte e del complesso degli elementi di
prova acquisiti, che la corte territoriale ha elaborato in modo coerente e
persuasivo.
Osserva sul punto il collegio come le censure sollevate dalla difesa, rispetto
alle argomentazioni dipanate nella sentenza, valgono ad esprimere unicamente
un generico dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo
conforme dai giudici di primo e di secondo grado in relazione alla detenzione
illecita accertata), invitando a una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata logicamente coerente e argomentata con linearità, non

l’imputato dolendosi della violazione di legge e de vizio di motivazione in cui

apprezzandosi, nelle argomentazioni proposte dalla ricorrente, quei profili di
macroscopica illogicità, che soli, potrebbero assumere rilevanza in questa sede.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/7/2015.

la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e

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