Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37246 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37246 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONELLI LUIGI nato a VIAREGGIO il 29/09/1953

avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concl9soehiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il d•

sore

Data Udienza: 18/07/2018

t.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

ritenuto che il Difensore di BONELLI Luigi ha proposto ricorso per

Cassazione contro la sentenza 7 novembre 2016 con la quale la Corte di Appello
di FIRENZE ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato
l’imputato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 385

– ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per vizi di
motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen. per non avere la
Corte di Appello giustificato le ragioni per le quali non erano state ritenute
affidabili le dichiarazioni dei testi della difesa che avevano affermato la presenza
dell’imputato in casa al momento del controllo e la circostanza che non era stato
sentito il suono del campanello, circostanza quest’ultima tanto più credibili in
quanto l’imputato assumeva abitualmente farmaci antidepressivi;
– considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da
cause di inammissibilità;
– considerato che il reato ascritto al BONELLI è stato commesso il 22 agosto
2009 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta e senza periodi di sospensione
utilmente conteggiabili, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi
ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen., termine che è spirato quindi il 22
febbraio 2017;
– considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129,
primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di
estinzione del reato tanto più che l’esame degli atti processuali non rende
evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;
– considerato infatti che le censure dedotte con il ricorso, anche se fossero
fondate, comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo
quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;

cod. pen. commesso il 22 agosto 2009;

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 18 luglio 2018.

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