Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37243 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37243 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
LISCO LORENZO nato a TRANI il 22/09/1986
LISCO NICOLA nato a TRANI il 25/07/1980

avverso la sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI ,
che

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il cjifiensore

Data Udienza: 18/07/2018

i.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che il Difensore di LISCO Lorenzo e LISCO Nicola hanno proposto
ricorso per Cassazione contro la sentenza 11 maggio 2017 con la quale la Corte
di Appello di BARI ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
condannato entrambi i ricorrenti alla pena di un anno di reclusione per il reato di
cui all’art. 372 cod. pen. commesso il 23 novembre 2009;
– ritenuto che il ricorrente LISCO Lorenzo ha dedotto due motivi di ricorso,

comma 1 lett. c, ed e cod. proc. pen. e ha lamentato, con il primo, che la Corte
avesse immotivatamente rigettato una istanza di nullità riferita alla omessa
notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado,
omissione che non aveva consentito l’impugnazione personale dell’imputato e,
con il secondo, che la Corte non avesse reso una sua autonoma giustificazione
circa il giudizio di responsabilità penale per il reato di falsa testimonianza;
– ritenuto che il ricorrente LISCO Nicola ha dedotto vizi di nullità relativi alla
mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e vizi
di omessa motivazione in riferimento alla mancanza di un autonomo apparato
motivazionale;
– considerato che i ricorsi non si presentano come immediatamente affetti da
cause di inammissibilità;
– considerato che il reato ascritto ai due ricorrenti è stato consumato il 23
novembre 2009 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta e senza periodi di
sospensione utilmente conteggiabili, il termine prescrizionale massimo di sette
anni e sei mesi ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen., termine che è
spirato quindi il 23 maggio 2017;
– considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129,
primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di
estinzione del reato tanto più che l’esame degli atti processuali non rende
evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
agli imputati per gli effetti di cui all’art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;
– considerato infatti che le censure dedotte con i ricorsi, anche se fossero
fondate, comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo
quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;

per violazione di legge penale processuale e vizi di motivazione ex art. 606,

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 18 luglio 2018.

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