Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37240 del 18/07/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37240 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITUCCI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1966
avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
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Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il dif ‘sore
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Data Udienza: 18/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che il Difensore di VITUCCI Salvatore ha proposto ricorso per
Cassazione contro la sentenza 7 marzo 2017 con la quale la Corte di Appello di
BOLOGNA ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato
l’imputato alla pena di quattro mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per il
reato dei cui all’art. 334, secondo comma cod. pen. commesso il 26 gennaio
2010;
legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma
1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen.;
– ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente ha riproposto il tema della
nullità della citazione diretta a giudizio per indeterminatezza del capo di
imputazione dato che non era indicato il numero di gruppi elettrogeni sottratti
dall’imputato;
– ritenuto che, con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato vizi di
motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato, debitamente
sollecitata con motivi di appello che in realtà non avevano trovato adeguata
confutazione;
–
ritenuto che, con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato vizi di
motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche;
– considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da
cause di inammissibilità;
– considerato che il reato ascritto al VITUCCI è stato consumato il 26
gennaio 2010 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta e senza periodi di
sospensione utilmente conteggiabili, il termine prescrizionale massimo di sette
anni e sei mesi ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen., termine che è
spirato quindi il 26 luglio 2017;
– considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129,
primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di
estinzione del reato tanto più che l’esame degli atti processuali non rende
evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;
– considerato infatti che le censure dedotte con il ricorso, anche se fossero
fondate, comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
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– ritenuto che il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di
Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo
quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018