Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3724 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3724 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Angelillo Pasquale, nato a Scafati il 02/03/1991
2. Auriola Antonio, nato a Napoli il 29/11/1986
3.

Caponetti Maria, nata a Napoli il 07/07/1958

4.

Filocaso Maria, nata a Napoli il 27/09/1973

5.

Filocaso Michele, nato a Pompei il 26/08/1989

6.

Longobardi Giuseppe, nato a Boscotrecase il 04/11/1973

7.

Perna Nunziata, nata a Torre Annunziata il 03/10/1979

8.

Prisco Rosa, nata a Napoli il 28/03/1963

9.

Rolletto Angelo, nato a Torre Annunziata il 18/05/1992

10. Rolletto Ferdinando, nato a Torre Annunziata il 03/09/1990
11. Russo Enzo, nato a Napoli il 14/07/1987
12. Sarnataro Giovanni, nato a Torre Annunziata il 27/05/1989
13.Tasseri Gennaro, nato a Napoli il 02/03/1990
14.Tasseri Giuseppe, nato a Nocera Inferiore il 08/05/1990
15.Tasseri Giuseppe, nato a Napoli il 26/04/1961
16.Tuccillo Maria, nata a Napoli il 27/03/1973
17.Tuccillo Raffaela, nata a Casoria il 05/08/1961
18.Tuccillo Salvatore, nato a Napoli il 18/06/1992
19.Vaiano Assunta, nata a Napoli il 23/10/1991
20. Zaccaro Raffaele, nato a Napoli il 07/07/1985
avverso la sentenza del 03/06/2014 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;

Data Udienza: 25/11/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Tasseri Giuseppe classe
1990 e di Filocaso Michele e l’inammissibilità di tutti gli altri ricorsi ;
udito l’avv.to Domenico Lombardo per Tuccillo Raffaella, Tuccillo Salvatore,
Rolletto Angelo, Tuccillo Maria, Filocaso Maria, Rolletto Ferdinando, Zaccaro
Raffaele, Longobardi Giuseppe e Caponetti Maria, che si è riportato ai ricorsi;

1.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 03/06/2014, ha

parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Torre Annunziata del
12/09/2013, quanto alla determinazione delle sanzioni, in conseguenza della
pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. La pronuncia aveva
giudicato in relazione a plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti di
varia natura, svolti in una specifica zona di Boscoreale -rione Piano Napoli- di
fatto presidiata, nell’arco dell’intera giornata, da persone legate all’attività che,
attraverso la parcellizzazione delle fasi, ed un interscambio di funzioni,
riuscivano a garantire la vendita costante di plurime quantità e qualità di
sostanze stupefacenti.

k,4

Le indagini venivvolte attraverso intercettazioni e osservazioni di p.g. e

le imputazioni individuavano le singole vendite attribuite alle persone osservate,

sulla base dei tempi di attivazione dei controlli.
La Corte precisava, in via metodologica, che parte delle acquisizioni erano
tratte dalle dichiarazioni degli acquirenti, sentiti come persone informate dei
fatti, senza il ricorso alle garanzie difensive, ancorché astrattamente sottoponibili
a misure di natura amministrativa per l’uso personale, secondo quanto stabilito
con sentenza a Sezioni Unite di questa Corte.
Nella sentenza si escludeva per tutti la ricorrenza della fattispecie di ai’
all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in considerazione della
tipologia e dei mezzi dell’azione, che non permettevano la lettura riduttiva dei
fatti, e rendevano tutte le fattispecie realizzate in quel contesto e con quelle
modalità, estranee al parametro della lieve entità.
2. Angelillo Pasquale, riconosciuto responsabile del capo 27), attinente
alla cessione di cocaina-crak, in quantità imprecisate in favore di tale Ferraioli
Antonio, contesta nel suo ricorso violazione di legge, con riferimento alla
mancata applicazione in suo favore delle attenuanti generiche.
3. Auriola Antonio -ritenuto responsabile di cessione di marijuana di cui al
capo 4 e di cocaina crak di cui ai capi 23),33) e 54)- con il suo ricorso contesta
con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla

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Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015

vi

RITENUTO IN FATTO

mancata applicazione della fattispecie di cui all’art. 73 ) comma 5,d.P.R. 9 ottobre
1990 n 309, nella parte in cui ne ha ritenuto ostativa la qualificazione per la
reiterazione delle condotte, senza considerare che la fondatezza di tale
argomentazione è esclusa dalla previsione dell’associazione per lo spaccio di
modiche quantità di cui all’art. 74 i comma 6 1d.P.R. cit.
3.2. Si deducono i medesimi vizi quanto all’esclusione dell’applicazione
delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, decisioni che si

l’analisi degli altri indicatori favorevoli, quali la qualità di incensurato ed il ruolo
di palo svolto nel corso degli episodi contestati.
4. La difesa di Caponnetti Maria – ritenuta responsabile delle cessioni di
cocaina e crak contestate al capo 40)- censura la motivazione della sentenza,
che valuta carente di specificità con riferimento ai motivi di appello proposti, su
cui si lamenta essere intervenuta una valutazione soggettiva delle risultanze, e
quanto alla determinazione della pena.
5. Nell’interesse di Filocaso Maria – ritenuta responsabile delle cessioni di
marijuana di cui ai capi 6), 19) e 69) e delle cessioni di cocaina di cui al capo
57)- la difesa formula le medesime contestazioni già riportate sub 4.
6.1. La difesa di Filocaso Michele- ritenuto responsabile di cessioni di crak
di cui al capo 10)- deduce assenza della motivazione, con riferimento allo
specifico motivo di appello inerente alla genericità dell’accusa, modulata sulle
dichiarazioni di un acquirente, relative ad acquisti effettuati oltre un anno prima
rispetto alle affermazioni accusatorie, da cui sarebbe stato impossibile
difendersi; si contesta che la sentenza non abbia in alcun modo valutato tale
eccezione, anche sotto l’aspetto della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni,
in quanto rese da persona potenzialmente indagabile quale consumatore, che
per di più avrebbe individuato l’interessato in fotografia, rapportandolo a
forniture risalenti nel tempo. Era stata omessa anche la considerazione
dell’errore rilevato nella sentenza di primo grado che aveva ritenuto riscontro di
credibilità del dichiarante l’individuazione di una data dalla quale si assumeva
l’allontanamento dell’interessato dalla zona, connessa alla sua sottoposizione a
custodia cautelare, deduzione smentita dalla riacquistata libertà pochi giorni
dopo il provvedimento restrittivo, per effetto di un provvedimento del Tribunale
del riesame, ed aveva poi subito un mese dopo una ulteriore restrizione di pochi
giorni, che non gli avrebbe precluso la partecipazione alle vendite; si ritiene
pertanto che il riconoscimento sia rimasto privo di riscontri.
6.2. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione
per l’esclusione della fattispecie di cui all’art. 73 1 comma 5 ) d.P.R. cit. e
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assumono prese solo nella considerazione della gravità dei fatti, omettendo

dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. che si ritengono entrambe sussistenti,
per la limitata partecipazione all’illecito, dimostrata dal riconoscimento effettuato
da unica persona, che consente di valutare occasionale l’attività, e per il minimo
contributo all’illecito così individuato.
7.1. Longobardi Giuseppe -ritenuto responsabile delle cessioni di cocaina
e crak di cui ai capi 9), 22) e 52), nonché di marijuana di cui al capo 63)-

dell’avvenuta rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, che ingiustamente
è stata ritenuta ininfluente al fine di concedere le attenuanti generiche, escluse
anche sul presupposto della minima determinazione della pena, e contesta la
valutazione di esclusione dell’applicazione della fattispecie incriminatrice minore,
con determinazione che si assume contrastante rispetto alla fattispecie
associativa prevista in materia, che esclude che non si applichi la norma
nell’ipotesi di pluralità di cessioni. Si lamenta in argomento l’intervenuta
considerazione unitaria dei fatti, in luogo che la loro valutazione con esclusivo
riguardo allo specifico apporto riconosciuto dal singolo imputato.
7.2. Si deduce violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione
della fattispecie meno grave.
8. Perna Nunziata, -ritenuta responsabile delle cessioni di crak contestate
al capo 61)- deduce i medesimi vizi già richiamati sub 4. nell’interesse di
Caponnetti Maria.
9. Nell’interesse di Prisco Rosa- ritenuta responsabile delle cessioni di crak
di cui ai capi 7), 39) e 59) nonché di marijuana di cui ai capi 66) e 77)- la difesa
deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla
ritenuta inapplicabilità della fattispecie di cui all’art. 73 i comma 5, d.P.R. cit.
fondata, in maniera che si ritiene non consentita, sulla ripetitività dell’attività,
senza considerarne la natura rudimentale nonchè la minima entità delle singole
cessioni, applicazione che si imponeva anche per garantire la proporzionalità
della sanzione.
10.

Roletto Angelo -ritenuto responsabile dei reati di cessione di

marijuana di cui ai capi 1) e 19) e di crack di cui al capo 15)- deduce i medesimi
motivi di gravame riportati sub 4.
11. Roletto Ferdinando -ritenuto responsabile dei reati di cessione di crack
di cui al capo 59)- deduce i medesimi motivi di gravame riportati sub 4.
12. Nell’interesse di Russo een,250

-ritenuto responsabile dei reati di

cessione di crack di cui ai capi 29) e 35), nonché per il delitto di
favoreggiamento di cui al capo 2)- la difesa deduce i medesimi motivi di
gravame riportati sub 9.
4

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lamenta carenza ed illogicità della motivazione per la mancata considerazione

13. Sarnataro Giovanni -ritenuto responsabile delle cessioni di crack
contestate al capo 12)- eccepisce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, con riferimento all’accertamento della responsabilità ed alla
determinazione della pena, elementi in relazione ai quali la sentenza ha limitato
il richiamo alla pronuncia di primo grado, fornendo un’argomentazione non
appagante con riferimento ai rilievi contenuti in appello.
14. Tasseri Gennaro -ritenuto responsabile delle cessioni di crack di cui ai

riferimento alla determinazione della pena, attività per la quale non risultano
analizzate tutte le condizioni rilevanti di cui all’art. 133 cod. pen. ed in
particolare la personalità dell’interessato.
15.1. Tasseri Giuseppe nato nel 1990 -ritenuto responsabile dei reati di
cessione di crack contestata ai capi 24) e 60)- ha dedotto violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento agli elementi valutativi della prova atipica,
costituita dal riconoscimento fotografico, viziata dalla circostanza che nessuno
dei dichiaranti aveva riferito di uno sfregio permanente presente sul volto
dell’interessato, che non poteva essere passato inosservato, elemento di fatto
che non ha costituito oggetto di specifica confutazione nella pronuncia
impugnata.
15.2. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento alla ritenuta
applicazione della recidiva, sorretta da formule di stile, che non ha tenuto conto
della mancata dichiarazione di pericolosità dell’interessato, valutazione che
contraddice la confermata aggravante, né delle circostanze di fatto attinenti al
mancato rinvenimento dello stupefacente.
15.3. Analoghi, censure vengono mosse con riferimento al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, argomentato in maniera unitaria per
tutti gli imputati, senza considerare la specifica situazione del ricorrente, a cui
carico è stata applicata la recidiva, situazione che richiedeva una particolare
d isa mina.
15.4. I medesimi vizi vengono contestati con riferimento alla valutazione
dell’insussistenza dell’invocata attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.,effettuata
con riguardo a tutti gli imputati, senza analisi specifica della loro posizione.
16. Tasseri Giuseppe nato nel 1961 -ritenuto responsabile delle cessioni
di marijuana di cui al capo 74)- contesta vizio di motivazione con riferimento
all’accertamento di responsabilità.
Con dichiarazione depositata il 14/01/2015 ha dichiarato di rinunciare al
ricorso.

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capi 13) e 30), e di marijuana di cui al capo 65)- deduce vizio di motivazione con

17. Tuccillo Maria -ritenuta responsabile delle cessioni di cocaina e crack
di cui ai capi 18),25),29),45),46),56) nonché di marijuana di cui ai capi
21),26),41),75)- propone i motivi di ricorso già esposti sub 4.
18. Tuccillo Raffaela -ritenuta responsabile delle cessioni di crack di cui al
capo 37) nonché di marijuana di cui ai capi (-6) e 47)- propone i motivi di ricorso
già esposti sub 4.
19. Tuccillo Salvatore -ritenuto responsabile delle cessioni di marijuana di

20. Nell’interesse di Vaíano Assunta -ritenuta responsabile delle cessioni
di crack di cui al capo 49) nonché di marijuana di cui al capo 50)- la difesa ha
proposto i motivi di ricorso già esposti sub 9.
21. Con dichiarazione rilasciata alla direzione della Casa circondariale ove
era astretto 1’11/11/2014 Zaccaro Raffaele –ritenuto responsabile delle cessioni
di crack di cui al capo 44)- ha manifestato la volontà di proporre ricorso,
riservando il deposito dei motivi al difensore, che non risulta aver provveduto
all’incombente.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell’interesse di Filocaso Michele e Tasseri Giuseppe
(classe 1990) sono infondati, mentre gli altri risultano inammissibili.
2. In particolare, con il ricorso proposto, Angelillo Pasquale rivendica
l’applicabilità in suo favore delle attenuanti generiche, che si assume imposta
dalla legge. In senso contrario deve richiamarsi l’ovvia individuazione relativa
alla discrezionalità dell’applicazione di tale trattamento più favorevole, attribuita
al giudice proprio per consentirgli di valorizzare elementi di fatto non tipizzati,
che sostengano una decisone di maggior favore rispetto a quanto previsto nei
limiti edittali.
Riguardo a tale trattamento si può rivendicare un vizio argomentativo,
non l’obbligatorietà della sua applicazione. Peraltro nella specie, la violazione di
legge non può ipotizzarsi neppure sotto l’aspetto della carenza di motivazione, ai
sensi dell’art. 125 cod. proc. pen. 4 poiché in senso contrario il giudicante indica
elementi di fatto, costituiti sia dalle allarmanti modalità della condotta, inserita in
un contesto coordinato e non estemporaneo con gli altri coimputati, che dalla
recidiva accertata, idonei a sopravanzare con la propria portata negativa
elementi di segno positivo, che nella specie non risultano neppure individuati nel
ricorso, ove si opera un riferimento di fatto di segno opposto, smentito proprio
dalle considerazioni richiamate in ricorso, che pertanto risulta inammissibile per
genericità e manifesta infondatezza.

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cui al capo 6)- propone i motivi di ricorso già esposti sub 4.

3.1. Nello stesso senso deve concludersi con riguardo ai rilievi sollevati
nell’impugnazione proposta nell’interesse di Auriola Antonio.
La rivendicazione dell’applicazione della fattispecie di cui all’art. 73,
comma 5 i d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ignora i rilievi di segno opposto svolti
nella sentenza, che focalizzano perfettamente le ragioni del mancato
riconoscimento di tale qualificazione giuridica più favorevole.

risultano elevate, con riferimento a specifici episodi di spaccio attribuiti ai singoli
venditori, le modalità complessive dell’azione svolta, sono chiaramente
costituite dalla costante descritta collaborazione fornita da altre persone che:
presidiavano il territorio garantendone l’impermeabilità ai controlli; segnalavano i
venditori ai potenziali acquirenti, garantivano la fornitura di plurime sostanze
stupefacenti in modalità costante nel tempo. Ciò individua elementi che danno
conto ampiamente dell’impossibilità di qualificare i fatti nel senso auspicato dalla
difesa, poiché tutti denotano aspetti di non occasionalità, né di minima entità del
traffico realizzato.
Né a diversa conclusione può giungersi sulla base della considerazione
della previsione di un’ipotesi associativa dedita alle cessione di minima entità,
poiché quel che rileva nella specie è proprio il dato che, al di là del peso specifico
della singola cessione curata dall’interessato, non potendo questa che svolgersi
con la collaborazione di tutti ed in un contesto che, sulla base delle osservazioni
svolte, non consentiva l’iniziativa estemporanea del singolo, non può ridursi la
valutazione dell’entità della condotta solo al valore economico della specifica
cessione realizzata dal singolo autore, così come già coerentemente posto in luce
nella pronuncia con le cui argomentazioni i rilievi formulati in ricorso non si
confrontano, formulando in questa sede la sollecitazione ad una diversa
determinazione di merito, estranea a giudizio di legittimità.
3.2. Nello stesso senso deve concludersi anche per quel che riguarda la
contestazione inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la
richiesta di una sanzione più contenuta, argomento rispetto al quale si ignorano
le deduzioni che hanno sorretto la scelta del giudice, espressamente indicate nel
provvedimento impugnato, rispetto afPeivali non si segnalano specifici elementi
favorevoli, portati a conoscenza della Corte ed ingiustamente ignorati, che soli
avrebbero potuto giustificare un onere di argomentazione più stringente.
4. I ricorsi formulati nell’interesse di Caponetti Maria, Filocaso Maria,
Perna Nunziata, Roletto Angelo, Roletto Ferdinando, Tuccillo Maria, Tuccillo
Raffaella e Tuccillo Salvatore, sono graficamente identici e pertanto saranno
trattati congiuntamente, al fine di evitare inutili ripetizioni.
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Cessazione sezione VI, rg, 22865/2015

Invero, come si è riportato nella parte narrativa, se le imputazioni

La sentenza impugnata, riguardo alle posizioni richiamate, risulta,
contrariamente a quanto esposto in ricorso, adeguatamente motivata, sia con
riferimento alle responsabilità dei singoli, peraltro oggetto di contestazione in
appello solo limitatamente alla posizione di Tuccillo Raffaella, che in ordine alla
misura della pena ed all’applicabilità delle attenuanti generiche.
Quanto al primo profilo la sentenza analizza, in maniera unitaria tutti i

anche della Tuccillo, con argomentazione che non viene raggiunta nel ricorso da
specifici rilievi.
Nello stesso senso deve concludersi anche con riferimento ai motivi
attinenti alla determinazione della pena, contestata per i singoli interessati con
deduzioni generiche, che richiamano l’intervento di una valutazione soggettiva,
priva di elementi di riscontro negli atti, non supportata dall’individuazione di
travisamento delle emergenze processuali, o di carente analisi di specifici
elementi di segno contrario che si risolvono per tutti in allegazioni prive di
relazione effettiva con la sentenza, volte a richiedere una difforme conclusione di
merito, pertanto estranea all’ambito di cognizione di questa Corte.
5. Con riferimento ai motivi di ricors0 inerenti la posizione del Filocaso (r
Michele, si deve concludere per la loro infondatezza, all’atto in cui lamentano la
mancata considerazione dei rilievi procedurali inerenti alla genericità dell’accusa,
rispetto ai quali, per converso, sussiste una specifica deduzione nella pronuncia,
che richiama il rito prescelto e la conseguente sanatoria delle possibili carenze di
specificità dell’accusa, il cui intervento è pacificamente affermata da pronunce di
questa Corte; rispetto a tale deduzione in diritto non vengono proposte
osservazioni opposte, suscettibili di rivisitazione della decisione in questa sede,
poiché nell’impugnazione il ricorrente si limita a negare la presenza di una
.argomentazione in realtà esistente.
/
Analogamente deve concludersi con riferimento all’eccepita inutilizzabilità
delle dichiarazioni degli acquirenti la sostanza stupefacente, che hanno costituito
la base probatoria dell’accertamento di responsabilità in quanto la Corte
territoriale ha adeguatamente motivato in conformità all’indirizzo seguito sul
punto da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 21832
del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370), sulla base di argomentazioni in diritto con
le quali il ricorrente non si confronta.
Infondata risulta l’eccezione riguardante la mancata confutazione da parte
della Corte della deduzione in fatto attinente alla pretesa non affidabilità dei
riferimenti offerti da un acquirente quanto al riconoscimento fotografico
effettuato nei confronti dell’interessato, risultato particolarmente attendibile
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Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015

rilievi volti a contestare l’utilizzabilità ed affidabilità delle prove poste a carico

perché circostanziato con l’indicazione di uno specifico periodo, pienamente
compatibile con la condizione di libertà dell’interessato goduta in quel contesto
temporale. Rispetto alla deduzione contenuta in ricorso, afferente alla limitata
efficacia del provvedimento restrittivo, che non giustificava il suo allontanamento
definitivo dal luogo della vendita, la Corte ha fornito una deduzione coerente
della valutazione di credibilità rafforzata, fondata sui periodi di effettiva libertà

loro effetto deterrente, con valutazione che risulta immune da vizi logici ed
idonea a sostenere la decisione.
Né minore affidabilità può assumere il riconoscimento fotografico, solo in
quanto riguardante una condotta tenuta un anno prima della deposizione,
potendo la circostanza incidere solo sull’attendibilità della deposizione, che, in
quanto non sottoposta ad analisi in contraddittorio, per scelta della difesa, non
può che essere valutata alla luce della tenuta complessiva dei riferimenti offerti.

VI

“‘ 5.2. Manifest& infondata invece risulta la contestazione inerente alla

mancata argomentazione relativa alla possibilità di qualificare i fatti ai sensi
dell’art. 73 1 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, esclusa con motivazione
completa e priva di contraddizioni dalla Corte di merito, secondo quanto già
valutato sub 3.1. e trasponibile anche con riguardo alla condotta ascritta a
Filocaso Michele, posto che tutti gli odierni ricorrenti svolgevano l’attività con
analoghe modalità attuative; né coerentemente si può ritenere di lieve entità la
partecipazione ad una singola cessione, nel contesto di fatto descritto, per la
necessaria coordinazione complessiva anche della singola cessione, sicché il dato
della scarsa ricorrenza del suo intervento avrebbe potuto incidere
esclusivamente in punto di determinazione di aumento per la continuazione.
6. Manifestamente infondate e di merito, e pertanto inammissibili,
risultano le sollecitazioni contenute nel ricorso proposto nell’interesse di
Longobardi Giuseppe. Si assume infatti che non sia stata valutata ai fini della
determinazione della pena la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità,
condotta in relazione alla quale non è attribuibile alcuna conseguenza
sostanziale, trattandosi di determinazione svolta in funzione del proprio interesse
processuale, che in nulla incide, in grado di appello, sui tempi e le modalità di
definizione del procedimento, e risulta quindi insuscettibile anche in astratto, di
un concreto vantaggio di natura processuale. Trattasi in ogni caso di valutazione
di puro fatto, in relazione alla quale non sussiste un obbligo di considerazione,
violato con la pronuncia impugnata.

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dell’interessato, anche da ulteriori misure meno gravose, ed alla possibilità del

Quanto ai rilievi sulla qualificazione giuridica dei fatti, non possono che
richiamarsi le considerazioni espresse sub 3.1. unitamente alla natura omogenea
dell’attività svolta dai singoli, in quel contesto spazio temporale.
7. Generiche e di merito risultano le deduzioni formulate nel ricorso
proposto nell’interesse di Prisco Rosa, Russo

‘EN93,0

e Vaiano Assunta, ancora

una volta fondate sulla mancata qualificazione dei fatti secondo l’ipotesi
incriminatrice più lieve, a fronte di una condotta priva di connotati differenti da

richiamarsi le considerazioni sub 3.1. riguardo alla corretta argomentazione del
giudicante sul punto.
8.

Manifesta inammissibilità raggiunge anche il ricorso proposto

nell’interesse di Sarnataro Giovanni, sia nella parte in cui lamenta la mancata
valutazione della responsabilità, che non costituiva oggetto del gravame di
merito, che quanto agli altri profili, dovendo richiamarsi, in punto di impossibilità
di qualificazione ai sensi della disciplina meno grave, quanto appena esposto,
oltre che la specifica rinuncia al motivo di appello, evidenziata nella sentenza, e
non contestata nella sua aderenza al reale nell’impugnazione proposta.
Permaneva quindi l’unico motivo di appello inerente alla quantificazione
dell’aumento di pena per la continuazione, squisitamente di merito, in relazione
al quale si deduce una non completa motivazione, a fronte di una coerente
rimarcata equivalenza della gravità delle plurime attività ascritte, che consentiva
di valutare congruo l’aumento apportato nel concreto in termini ben lontani dai
limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e valutati adeguati ai fatti nella pronuncia, né
oggetto di specifiche censure riguardanti la mancata considerazione di specifiche
circostanze di fatto idonee ad incidere sulla complessiva determinazione della
pena.
9. Risulta inammissibile per genericità anche il motivo di ricorso formulato
sulla quantificazione della sanzione determinata a carico di Tasseri Gennaro,
posto che, in relazione alle argomentazioni svolte sul punto in atto di appello,
risulta formulata esaustiva motivazione, che ha dato conto dei criteri di
determinazione usati e dell’irrilevanza della segnalata incensuratezza al fine di
rivendicare l’applicazione delle attenuanti generiche, del resto già chiarita
testualmente dalla disciplina del novellato art. 62 bis cod. pen. mentre ai fini
della corretta argomentazione della decisione presa sul punto è sufficiente che il
giudicante individui gli elementi di fatto che escludono il ridimensionamento della
sanzione, dovendosi con ciò intendere superati gli eventuali opposti indicatori,
che nella specie non appaiono neppure evidenziati nel ricorso.

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quanto riscontrato per i coimputati, rispetto alla quale non possono che

10. Risulta invece infondato il motivo di ricorso formulato nell’interesse di
Tasseri Gimi3e+K(classe 1990) ove si lamenta la mancata confutazione delle
critiche attinenti all’attendibilità del riconoscimento fotografico, poiché non
preceduto dalla individuazione di caratteristiche fisiche tipiche dell’interessato,
che non potevano essere misconosciute dall’acquirente, quali uno sfregio
permanente o la presenza di tatuaggi.
L’effettiva carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema

sua non decisività, all’atto in cui, da un canto permangono gli elementi di
attendibilità del riconoscimento in quanto proveniente da due acquirenti che
descrivono anche una particolare metodologia, tendente all’acquisizione di un
utile personale maggiore nell’approccio con gli acquirenti, ancorché non identica
nelle modalità espressive nelle due occasioni, mentre, a contrastare tale
risultanza, viene proposta una controdeduzione di fatto, senza allegazione della
specifica collocazione del dato processuale e della sua acquisizione agli atti,
particolarmente rilevante in sede di valutazione di un giudizio abbreviato
ammesso senza condizioni.
Ne consegue che, la genericità del rilievo in fatto, rispetto

ai qua vrebbe

dovuto svolgersi il confronto di merito riguardante le opposte allegazioni della
difesa contenute in atto di appello, ne esclude la decisività, circostanza che
permette di non ritenere invalidante la pronuncia che abbia omesso ogni analisi
sul punto (nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, imp.
Amaniera ed altri Rv. 260841).
Inammissibili risultano invece i rilievi sulla pena, rispetta alla quale si
lamenta un mancato esercizio della discrezionalità in senso favorevole
all’imputato, sia per l’esclusione in concreto dell’aumento per la recidiva,
riconosciuta per effetto di precedenti reiterati, specifici e recenti, che per il
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato oltre che dalla
gravità soggettiva, anche da quella oggettiva chiaramente tratteggiata nel
pronuncia, decisioni che si sollecitano entrambe in forza di una pretesa necessità
di mitigazione della sanzione, in realtà non sostenuta da elementi di fatto idonei,
posto che non si contrasta nel concreto la fondatezza degli elementi negativi
posti a fondamento della decisone che si impugna, così rivelandosi la
sollecitazione ad una difforme decisione di merito. Nello stesso senso deve
concludersi con riferimento alla sollecitazione all’applicazione dell’art.114 cod.
pen. in relazione alla cui negazione non si allegano elementi di fatto suscettibili
di rilievo, anche al fine di porre in evidenza la mancanza di completezza e

11

Cassazione sezione VI, rg. 22865/2015

specifico contenuto in ricorso, si scontra con la genericità dell’assunto, e con la

coerenza della opposta decisone articolatamente motivata nella pronuncia
oggetto di impugnazione.
11.

L’inammissibilità del ricorso di Tasseri Giuseppe (classe 1961)

discende, oltre che dalla genericità dei motivi, dalla sopravvenuta rinuncia
all’impugnazione formulata dall’interessato con dichiarazione del 14/01/2015,
circostanza che giustifica il contenimento della somma da lui dovuta alla Cassa

12. Inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1 i lett. c) ( cod. proc. pen.,
poiché proposta in assenza della formulazione dei motivi, prevista dall’art. 581
lett.c) cod. proc. pen. risulta la dichiarazione di impugnazione formulata da
Zaccaro Raffaele, il quale ha riservato la presentazione dei motivi al suo
difensore, che non risulta avervi provveduto.
13. I ricorrenti sono tenuti tutti al pagamento delle spese processuali ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; inoltre Angelillo Pasquale, Auriola Antonio,
Caponetti Maria, Filocaso Maria, Longobardi Giuseppe, Perna Nunziata, Prisco
Rosa, Rolletto Angelo, Rolletto Ferdinando, Russo Enzo, Sarnataro Giovanni,
Tasseri Gennaro, Tasseri Giuseppe, nato nel 1961, Tuccillo Maria, Tuccillo
Raffaela, Tuccillo Salvatore, Vaiano Assunta, e Zaccaro Raffaele sono tenuti al
pagamento della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa, in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di Filocaso Michele e di Tasseri Giuseppe (nato 08/05/1990),
che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili tutti gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché Tasseri Giuseppe (nato il
26/04/1961) al versamento della somma di euro 300 e gli altri ricorrenti a quella
di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 25/11/2015

delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

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