Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37238 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37238 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
FACCINI EDMONDO nato a AVEZZANO il 11/09/1951
COLOMBO VITTORIA nato a PERUGIA il 22/07/1963

avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI .,
che,…ba_co nel uso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il difensíre

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che ol Difensore di FACCINI Edmondo e COLOMBO Vittoria ha
proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza 21 settembre 2016 con la
quale la Corte di Appello di ROMA, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, ha rideterminato la pena per il FACCINI in relazione ai reato di calunnia di
cui al capo 3 in un anno e quattro mesi di reclusione e ha confermato la sentenza
impugnata quanto alla COLOMBO, sempre in riferimento al reato di calunnia di

– ritenuto che i ricorrenti hanno dedotto tre motivi di ricorso, per violazione
di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed
e cod. proc. pen.;
– ritenuto che, con il primo motivo e il secondo motivo, riferiti entrambi al
reato di calunnia di cui al capo 3, i ricorrenti hanno svolto argomentazioni
critiche circa la motivazione con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto
sussistente l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 368 cod. pen.,
motivazione che in realtà si era limitata a confutare le argomentazioni difensive
ma non aveva giustificato, in positivo, l’affermazione di sussistenza della sicura
volontà dei ricorrenti di accusare falsamente di un reato una persona che essi
sapevano innocente, tanto più che era stato trascurato il fatto che,
contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, la richiesta al Faccini di
portare, quale ulteriore garanzia , un proprio assegno è stata formulata la
mattina del giorno in cui è stato poi stipulato l’atto, stipula alla quale il Faccini
stesso non era presente;
– ritenuto che con il terzo motivo, riferito al reato di truffa di cui al capo 1, i
ricorrenti hanno lamentato che non fosse stata valutato il motivo di appello
costituito dalla richiesta di esclusione della aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod.
pen. e che non fosse stata quindi dichiarata la improcedibilità della azione penale
per remissione di querela;
– considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da
cause di inammissibilità;
– considerato che il reato ascritto ai ricorrenti, (quello di calunnia di cui al
capo 3, posto che per il reato di truffa aggravata di cui al capo 2 è già stata
pronunciata in primo grado sentenza di assoluzione) è stato consumato il 1
giugno 2009 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta, il termine
prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi ex art. 157 e 160, secondo

1

cui al capo 3;

comma cod. pen., più undici giorni di sospensione, così che il termine che è
$

spirato il 12 dicembre 2016;

– considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129,
primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di
estinzione del reato tanto più che l’esame degli atti processuali non rende
evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;

fondate, comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo
quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018.

– considerato infatti che le censure dedotte con il ricorso, anche se fossero

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