Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37235 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37235 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EUFEMIA ROCCO nato a POTENZA il 04/10/1967

avverso la sentenza del 23/06/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione

Data Udienza: 18/07/2018

t.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che il Difensore di

EUFEMIA Rocco ha proposto ricorso per

Cassazione contro la sentenza 23 giugno 2017 con la quale la Corte di Appello di
POTENZA ha confermato la sentenza di primo grado, riqualificando però il fatto
come violazione degli artt. 319, 321 e 328 cod. pen., come originariamente
contestato e riqualificato invece come favoreggiamento personale ex art. 378
cod. pen. dal Tribbunale;.

legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma
1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen.;
– ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione
del principio del “ne bis in idem” dato che per il reato di corruzione era stata
pronunciata dal Giudice del giudizio abbreviato una sentenza di assoluzione
perché il fatto non sussiste e di contestale condanna per favoreggiamento
personale ex art. 378 cod. pen., così riqualificato il medesimo fatto storico nel
quale restava assorbito il reato di cui all’art. 361 cod. pen. e la sentenza non era
stata oggetto di impugnazione ed era quindi passata in giudicato;
– ritenuto che, con il secondo motivo, il ricorrente ha segnalato profili di
illegalità della pena inflitta pari ad un anno e quattro mesi di reclusione, come
inflitti in primo grado, quando in realtà la pena avrebbe dovuto essere superiore
a quella indicata, con conseguente impossibilità, per la Corte, di riqualificare i
fatti nei termini di cui si è detto;
– ritenuto che, con il terzo motivo, il ricorrente ha svolto argomentazioni
critiche circa la motivazione con la quale la Corte aveva riqualificato il fatto nei
termini sopra indicati, specie sul punto del rapporto diretto tra la dazione e la
condotta del Pubblico Ufficiale;
– considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da
cause di inammissibilità;
– considerato che i reati ascritti al’ EUFEMIA sono stati consumati fino al 8
maggio 2010 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta e senza periodi di
sospensione utilmente conteggiabili, il termine prescrizionale massimo di sette
anni e sei mesi ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen., termine che è
spirato quindi il 8 novembre 2017;
– considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129,
primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di

– ritenuto che il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di

estinzione del reato tanto più che l’esame degli atti processuali non rende
evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;
– considerato infatti che le censure dedotte con il ricorso, anche se fossero
fondate, comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;

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