Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37232 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37232 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BRATI Brako, nato a Valona (Albania), il 21/12/1968
avverso la sentenza del 11/01/2017 della Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;
udito il difensore, Avv. Antonino Denaro, che si è associato alle conclusioni del P.M.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato
quella del Tribunale di Prato del 14/5/2012, con cui Brati Brako è stato riconosciuto
colpevole del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, risalente al 9/11/2009, e
condannato alla pena di mesi sei di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato deducendo la nullità del giudizio di appello in conseguenza della mancata
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al medesimo difensore.
Il ricorso appare fondato, non risultando dagli atti disponibili, che l’avviso fosse
stato notificato all’Avv. Antonino Denaro, pur indicato come difensore dell’imputato.

Data Udienza: 18/07/2018

Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
estinto per intervenuta prescrizione, maturata – in assenza di cause di sospensione del
relativo termine – in data 9/5/2017, cioè in epoca ben anteriore alla trasmissione
dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In

sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, con il ridetto
sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro produttivo di un indebito
procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

vero il dedotto motivo di censura, pur fondato, condurrebbero ad un annullamento della

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