Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37232 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37232 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINASI VINCENZO N. IL 01/10/1956
avverso l’ordinanza n. 23231/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 27/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/seAtite le conclusioni del PG Dott. – over>44,4s, b

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/05/2014

Ritenuto in fatto

1.

Il Magistrato di sorveglianza di Milano, con provvedimento

deliberato il 27 maggio 2013, rigettava il reclamo proposto dal detenuto
Minasi Vincenzo avverso la sanzione disciplinare comminatagli dall’autorità
penitenziaria, a ragione del rilievo che i motivi addotti a sostegno
dell’impugnazione attenevano al merito della sanzione, profilo questo non

2. Il detenuto ha proposto personalmente ricorso avverso l’indicato
provvedimento rappresentando, per quanto specificamente ancora rileva
nel presente giudizio: (a) che il provvedimento impugnato era illegittimo,
essendo stato deliberato all’esito di udienza camerale del 27 maggio 2013,
in assenza dell’interessato e dei suoi difensori, ai quali non era stata data
comunicazione di tale udienza, fissata a seguito di rinvio del
procedimento; (b) che la censura mossa in sede di reclamo doveva
ritenersi senz’altro proponibile, afferendo essa alla scelta della sanzione
applicata (esclusione dall’attività comune) ritenuta comunque eccessiva
rispetto alle modalità della condotta contestata.
2.1 Nei motivi aggiunti proposti con memoria del 7 aprile 2014, in
replica alla requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte (con
la quale si chiedeva il rigetto del ricorso in quanto ai difensori di fiducia era
stato data regolare comunicazione della fissazione dell’udienza camerale)
si precisa che il ricorso non ha denunziato il mancato avviso all’avvocato
difensore, ma, molto più incisivamente, la mancata traduzione ed il
mancato avviso dell’udienza al detenuto, così di fatto privato della
possibilità di presentare memorie.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Minasi Vincenzo è basata
su motivi infondati e va per ciò rigettata.
1.1 Quanto al primo motivo dedotto in ricorso, preso atto che il
Minasi, con i motivi aggiunti, ha precisato espressamente che la censura
mossa al provvedimento impugnato afferisce unicamente alla mancata
comunicazione ad esso condannato del provvedimento di fissazione
dell’udienza camerale ed alla mancata sua traduzione in udienza, il
Collegio deve rilevare come esso si riveli infondato, in quanto, dall’esame
degli atti, consentito a questa Corte in caso di denuncia di una violazione
delle norme processuali, non emerge alcuna effettiva violazione del

sindacabile da parte dell’Autorità giudiziaria.

contraddittorio, posto che il ricorrente risulta aver ricevuto regolare
notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza camerale, e che nel
procedimento di sorveglianza, come da tempo chiarito da questa Corte
(Sez. 1, n. 27643 del 15/03/2007 – dep. 12/07/2007, Fattorini, Rv.
237622) l’avviso della nuova udienza camerale deve essere notificato solo
nel caso in cui il rinvio sia stato disposto per legittimo impedimento a
comparire del condannato e non anche nell’ipotesi in cui il differimento
dell’udienza, come avvenuto nel presente procedimento, sia dovuto a

sorveglianza).
1.1.2 Nè il ricorrente può fondatamente denunciare la mancata sua
traduzione dinanzi al Tribunale di sorveglianza, non rinvenendosi in atti
una sua espressa richiesta in tal senso.
Al riguardo è appena il caso di rammentare, che nel procedimento di
sorveglianza, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. in virtù del
richiamo contenuto nell’art. 678 stesso codice, mentre la partecipazione
del difensore e del pubblico ministero – all’udienza camerale fissata per
la trattazione – è prevista come necessaria, quella dell’interessato è,
invece, subordinata alla richiesta dello stesso d’essere sentito
personalmente, prevedendosi – fra l’altro – che se è detenuto o internato
in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, lo stesso – salvo che
il giudice ritenga di doverlo sentire personalmente e ne disponga la
traduzione – è ascoltato dal magistrato di sorveglianza del luogo, prima
del giorno dell’udienza.
In particolare, rappresenta principio assolutamente consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. 1, n. 2905 del 24/09/1990 dep. 02/10/1990, Curti, Rv. 185449; Sez. 1, n. 3881 del 05/10/1993 dep. 23/11/1993, Vulpiani, Rv. 195565) quello secondo cui non è causa
di nullità del procedimento di sorveglianza la mancata traduzione e
audizione dell’interessato che non abbia fatto richiesta di essere sentito.
1.2 Del tutto infondato oltre che generico deve ritenersi, altresì, il
secondo motivo d’impugnazione, relativo ai poteri del magistrato di
sorveglianza in tema di reclamo avverso sanzioni disciplinari, risultando
lo stesso ben definito dall’art. 69 Ord. Pen.; norma in base alla quale
esso è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme riguardanti
l’esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza
dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di
discolpa, e non può certamente spingersi sino a compiere una
valutazione della congruità e proporzionalità della sanzione adottata

causa diversa (impedimento del difensore ovvero del magistrato di

rispetto alla gravità della condotta sanzionata, che per altro il ricorrente
neppure descrive nell’atto d’impugnazione.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M .

processuali.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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