Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37231 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37231 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERRENGIA FILIBERTO nato a CARINOLA il 13/03/1958

avverso la sentenza del 22/04/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

Il-P-Pac.–Ge-n—c-o-n-Gl-bi~er l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
uditult-clifurrsure
L’avvocato ONETO ALESSANDRO, quale sost. proc. dell’avvocato SARTIANI
GABRIELLA, si associa.

Data Udienza: 18/07/2018

4

a.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto che aveva condannato l’imputato,
Verrengia Filiberto, alla pena di 4.860,00 euro di multa in sostituzione della pena
detentiva di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 337 c.p. per avere egli
usato minaccia la fine di opporsi al pubblico ufficiale, responsabile dell’ufficio
manutenzione del Comune di Grosseto incaricato di procedere ad atti di ufficio

dall’amministrazione comunale.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di
fiducia dell’imputato che con tre motivi di annullamento fa valere la violazione di legge
in relazione all’intervenuta prescrizione del reato ed in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche per dedotto difetto del’elemento
soggettivo.
Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Occorre osservare in limine, e la deduzione è oggetto di puntuale motivo, che il
reato ascritto al ricorrente risulta oggi attinto da causa estintiva prescrizionale,
maturata in data 15/04/2016 in difetto di periodi di sospensione utili, e quindi in epoca
anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a questo
giudice di legittimità (06/11/2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti ed ulteriori motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati,
condurrebbero ad un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di
merito per un nuovo giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen.
Esito senz’altro produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

consistenti nel dare esecuzione ai provvedimenti di demolizione emessi

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