Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37230 del 18/07/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37230 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GHILARDI RICCARDO nato a LUCCA il 10/07/1967
avverso la sentenza del 10/02/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo
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Data Udienza: 18/07/2018
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze t in parziale
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riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, riconosciute lè generiche
all’imputato, Ghilardi Riccardo, ha ridotto la pena inflitta in quella di nove mesi di
reclusione nel resto confermando il giudizio di penale responsabilità per i reati contestati
resistenza e lesioni nonché di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze
stupefacenti, per non essersi l’imputato, postosi alla guida di una vettura in stato di
Pisa dandosi alla fuga e costringendo gli operanti ad un pericoloso inseguimento e
continuando ad opporre resistenza fisica contro uno degli intervenuti cui cagionava
lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di
fiducia dell’imputato che con due motivi di annullamento fa valere la inosservanza o
erronea applicazione degli artt. 88, 89 e 69, 95 c.p. denunciando come l’imputato non
fosse compos sui al momento del fatto, essendo egli, seguito dal Ser.T di Lucca per
tossicodipendenza da cocaina, in cura per disturbo bipolare con episodi maniacali e
ancora violazione di legge in relazione all’art. 582 c.p. non integrando il reato la
condotta di pura inerzia assunta dall’imputato.
Il ricorso non appare ictu °cui/ affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, maturata in data 07/02/2017 in difetto di
periodi di sospensione utili, e quindi in epoca anteriore alla trasmissione dell’odierno
ricorso e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (06/11/2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018
alterazione fisica e psichica, fermato all’alt intimatogli da una pattuglia dei carabinieri di