Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3723 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3723 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Mittica Mario Giuseppe, nato a Locri il 26/05/1968
avverso la sentenza del 18/11/2014 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Ernesto Pino che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 18/11/2014, ha
respinto l’appello proposto nell’interesse di Mittica Mario Giuseppe avverso il
provvedimento del Gip di quel Tribunale del 29/04/2014 che ne aveva affermato
la responsabilità in relazione all’imputazione di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309.
2. La difesa di Mittica i nel suo ricorso, deduce violazione di legge penale e
vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di responsabilità,
fondati su presupposti deduttivi di nessuna valenza, a fronte delle giustificazioni
rese dall’interessato riguardo alla sua presenza quale terzo trasportato a bordo
del mezzo del coimputato, al quale solo era riferibile lo stupefacente rinvenuto,
come confermato nell’interrogatorio di questi. L’accertamento di responsabilità
risulta quindi ricostruito su basi ipotetiche, che non trovavano riscontro
nell’esclusione non argomentata delle chiavi di lettura alternative degli eventi
offerte dall’interessato.

Data Udienza: 24/11/2015

3. Si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto
all’erronea qualificazione dei fatti, che avrebbero dovuto essere inquadrati nel
tentativo di favoreggiamento, ravvisabile nella circostanza che il Mittica si fosse
liberato dell’involucro contenente lo stupefacente passatogli dal conducente del
mezzo dove viaggiava, all’avvistamento degli agenti.
4.

Con ulteriore motivo si contesta la carenza di motivazione

plurimi elementi positivi in favore dell’interessato ritenendo ingiustamente la
prevalenza di indicatori negativi, dal contenuto astratto e non correlati alla reale
situazione accertata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Come evidenziato in narrativa la valutazione della responsabilità del
Mittica si fonda sulla collaborazione prestata nell’interesse del coimputato, che
ha confessato la sua responsabilità, in ordine alla detenzione a fini di cessione
dello stupefacente trasportato sull’autovettura di questi, mentre vi viaggiava il
Mittica.
Risulta del tutto pacifico che la distinzione tra concorso e connivenza
debba essere operata sulla base di plurimi criteri valutativi, non potendo
l’accertamento di responsabilità fondarsi su un unico indicatore, costituito dalla
relazione dell’interessato con la droga, poiché tale elemento da solo non è in
grado di consentire una determinazione sulla sua riconducibilità ad una
partecipazione garantita nell’immediatezza, o ad una attività concordata
preg ressa.
Malgrado le contestazioni esposte nel ricorso ] tale analisi complessiva si
ravvisa nella specie, ove la sentenza, correttamente muovendosi attraverso
l’analisi di tutti gli estremi di fatto emergenti dalle indagini, ha concluso
positivamente quanto all’individuazione degli estremi del concorso di persone nel
reato e ciò ha fatto indicando quanto avvenuto in precedenza rispetto all’azione
poi sorpresa dalle forze dell’ordine, per ricercarefilf una chiave di lettura univoca
dell’accaduto.
Su tali basi ricostruttive, la cui analisi era imposta dalla necessità di
interpretazione degli eventi in maniera coerente, si è sottolineata la singola
presenza di due persone residenti in Calabria, con due autovetture, in unico
contesto in Sicilia, mentre viaggiavano sullo stesso automezzo, senza
un’apparente ragione, diversa da quella della condivisione dell’attività illecita in
corso.

Cassazione sezione VI, rg. 21358/2014

sull’esclusione delle attenuanti generiche, cui si è giunti senza considerare i

Sul punto la sentenza ha sottolineato che la ricostruzione dell’incontro tra
i due è avvenuta a cura degli interessati all’atto dell’arresto, in maniera del tutto
antitetica, circostanza che correttamente ha fatto ritenere la predisposizione
successiva di versioni di comodo, avvalorata dal dato geografico della presenza
dei due su un percorso che non risultava il più breve rispetto ai luoghi di
partenza e di arrivo dichiarati; né risulta che tali iniziali discrasie siano poi state
composte, con spiegazioni idonee a dar conto della loro non corretta esposizione

Il richiamato contrasto su un elemento preordinato e dirimente rispetto
alla giustificazione della presenza di un terzo estraneo nel corso di una consegna
di stupefacente, rende ragione delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di
merito, il quale ha dato in tal modo compiutamente conto che gli elementi di
responsabilità non sono stati tratti esclusivamente dall’osservazione dell’azione,
contrariamente a quanto contestato nel ricorso, o dal singolo dato indiziario, ma
sono stati arricchiti dall’analisi del complesso delle condotte dei controllati,
secondo quanto richiesto costantemente da questa Corte al riguardo.
Le ulteriori deduzioni, attinenti alla difficile rappresentazione di un alibi
solo parziale offerto dall’interessato, a fronte del rischio che correva con la
sottoposizione ad indagine, costituisce osservazione di replica a deduzioni di
fatto della difesa che, sia pure non classificabili tra le massime di esperienza
sulla base delle quali è consentito operare l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle risultanze, appaiono del tutto superflue alla luce della
preliminare osservazione relativa alla mancata ricostruzione unitaria degli eventi
offerta dai coimputati nel medesimo reato.
I dati acquisiti consentono pertanto di ritenere coerentemente valutata la
presenza del concorso di persone nel reato contestato e non richiedevano
precisazioni ulteriori, quali la deduzione riguardante la parziale credibilità del
coimputato, o la ricostruzione attinente alla presenza di un nascondiglio idoneo a
celare la droga sul mezzo di Mittica, risultando queste deduzioni ultronee, alla
luce di quanto in via preliminare chiarito nella pronuncia, e non contestato nei
motivi di gravame sulla convergenza e la portata dimostrativa degli elementi
indiziari ritenuti rilevanti fin dalla pronuncia di primo grado.
3.

L’univocità

e Pk, completezza

dell’argomentazione

riguardante t.

l’accertamento di responsabilità per il reato concorsuale escluderChe possa
ravvisarsi un vizio argomentativo nella pronuncia con riferimento alla deduzione
riguardante l’accertamento del difforme reato di favoreggiamento, atteso che la
prima conclusione priva di qualsiasi sostegno tale ipotesi alternativa, che
pertanto non richiedeva una deduzione specifica.
3

Cassazione sezione VI, rg. 21358/2014

all’atto dell’arresto.

4. Inammissibile, in quanto fondato su osservazioni di mero fatto, il rilievo
riguardante la mancata applicazione in favore dell’interessato delle attenuanti
generiche. Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 606 2 comma 1, lett. e), cod.
proc. pen. l oggetto dell’analisi non può che essere l’argomentazione del
giudicante, nella sua completezza e logicità, laddove nella specie il ricorrente,
omessa qualsiasi analisi sul punto, si limita a prospettare difformi condizioni di

richiesto, così rivelando la formulazione in questa sede della sollecitazione ad un
nuovo esame di merito, precluso dal ristretto ambito di cognizione del giudizio di
legittimità. Sul punto la sentenza fonda l’opposta valutazione sulle specifiche
modalità del fatto, con riferimento alle modalità esplicative, oltre che alla natura
e quantità della sostanza trattata, con determinazione di merito che, proprio in
quanto idoneamente illustrata, si sottrae alle censure formulate.
5. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 24/11/2015

fatto che, secondo la propria visione, avrebbero giustificato il trattamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA