Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3723 del 14/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3723 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUCCI MARIANO n. 19/6/1948
VIANO IVANA n. 22/9/1948
avverso la sentenza n. 771/2010 del 26/6/2012 della CORTE DI APPELLO
DI BOLOGNA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 26 giugno 2012, in parziale
riforma della sentenza del 7 ottobre 2010 del Tribunale di Ravenna sezione
distaccata di Lugo, assolveva Cucci Mariano e Viano Ivana dal reato di calunnia
confermando la loro responsabilità per il resto. Entrambi erano stati condannati
per falsa testimonianza ed il primo anche per minaccia, reati commessi al fine di
non far emergere la responsabilità del figlio Cucci Manuel in relazione alla sua
condotta tenuta contro tale Assi relli.
Avverso tale sentenza propone ricorso nell’interesse di entrambi gli imputati
il difensore di fiducia deducendo con primo motivo la illogicità della motivazione
in punto di affermazione di responsabilità, ripercorrendo ampiamente le vicende
oggetto di accertamento criticandone la ricostruzione fatta dalla Corte di Appello,
e con secondo motivo la illogicità della motivazione per il mancato
riconoscimento dell’ attenuante della provocazione per il reato di minacce
Data Udienza: 14/11/2013
attribuito a Cucci Mariano rilevando come fosse maggiormente plausibile la
propria ricostruzione delle circostanze rilevanti ai fini della attenuante stessa.
Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi non deducono carenze di motivazione od errori logici della
stessa ma chiedono una rivalutazione del materiale probatorio per giungere ad
una interpretazione difforme da quella data dalla Corte di Appello. Si tratta,
evidentemente, di attività di competenza esclusiva del giudice di merito, preclusa
in sede di legittimità.
pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili iP ricorsji e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Roma così deciso nella camera di consiglio d1 14 n embre 2013
il Consi
re estensore
I Presi/lente
Valutate le ragioni della inammissibilità, è adeguata la misura della sanzione