Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37228 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37228 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVINO Mirko, nato a Scafati il 07/01/1988
avverso la sentenza del 24/02/2016 della Corte di Appello di Napoli;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma di quella del Tribunale di Torre Annunziata del 14/4/2010, ha assolto Annunziata
Samuele dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, risalente al 7/9/2008, per non aver
commesso il fatto, confermando il giudizio di penale responsabilità di Avino Mirko in
ordine a detto reato e rideterminando nei confronti di quest’ultimo la pena in mesi sei di
reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’Avino, imputato che ha dedotto violazione di legge in relazione alla concreta
configurabilità del delitto di resistenza e del relativo coefficiente psicologico, alla luce
delle acquisizioni probatorie, e omessa assunzione di prova decisiva, in relazione alla

Data Udienza: 18/07/2018

mancata assunzione del brigadiere Ammendola, alla cui revoca il difensore dell’imriutato
si era opposto, trattandosi di prova rilevante a fronte dell’escussione del solo
Carabiniere Maldarizzi.
Il ricorso non appare ictu ()cui/ affetto da immanenti cause di inammissibilità in
relazione alla concreta ricostruzione della dinamica dei fatti.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
estinto per intervenuta prescrizione, maturata – in verificata assenza di cause di
sospensione del termine ex artt. 157 e 159 cod. pen. – non oltre il marzo 2016, cioè in

questo giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

epoca ben anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a

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