Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37226 del 18/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 37226 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGRINI ALESSANDRO nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 09/12/1984

avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

IL,_P_r_ac.-.G.cia_canclude-per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
u-G14-te-i-i-d+fenso-reL’avvocato BETTI FABRIZIO si associa.

Data Udienza: 18/07/2018

gt.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia ha ridetermin2to la pena
applicata all’imputato, Magrini Alessandro, per il reato di cui al’art. 334, cornma 2, c.p.,
nel resto dichiarando l’estinzione dell’ulteriore reato per maturata prescrizione.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato
personalmente con atto depositato il 2 maggio 2017 che con unico motivo di ricorso

Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, maturata in data 26/10/2017 in difetto di
periodi di sospensione, e quindi in epoca anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso
e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (17/10/2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Presidente
Giacomo Paolopi

denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA