Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37225 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37225 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SEROUR SAMY nato a ROMA il 02/07/1988

avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

II-P-ruc7Gen. corrcittele-per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
ud-ito il Asi-if-cAsorc

Data Udienza: 18/07/2018

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con cui l’imputato, Serour
Samy, veniva condannato, previa continuazione e concessione delle attenuanti
generiche, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni aggravate per avere minacciato pubblici ufficiali appartenenti
al Corpo della polizia municipale che stavano procedendo nei suoi confronti alla

colpendoli con calci e pugni, cagionando loro lesioni personali giudicate guaribili secondo
referto.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di
fiducia dell’imputato con tre motivi di annullamento con cui fa valere l’erronea
applicazione dell’art. 337 c.p. non avendo il prevenuto posto in essere una condotta, di
fatto e concretamente, volta ad impedire l’atto di ufficio del pubblico ufficiale, condotta
non accompagnata dal richiesto elemento soggettivo ovverosia dal dolo specifico. Il
fatto accertato avrebbe invece integrato il diverso reato di oltraggio che depenalizzato
non avrebbe consentito, per difetto di querela, di ritenere neppure la perseguibilità del
reato di lesioni. In ogni caso il reato si sarebbe prescritto.
Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, maturata in data 15/05/2017 in difetto di
periodi di sospensione, e quindi in epoca anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso
e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (12/10/2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex

actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

contestazione di sanzioni amministrative al codice della strada, successivamente

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