Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37224 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37224 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCINNO ROSARIO nato a BRINDISI il 13/08/1980

avverso la sentenza del 24/04/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

Il

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si

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e”

l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Data Udienza: 18/07/2018

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Lecce rideterminata la pena in quattro mesi di
reclusione ha nel resto confermato il giudizio di penale responsabilità dell’imputato,
Piccinno Rosario, per il reato di cui all’art. 337 c.p. per avere egli usato minaccia e
violenza contro un assistente di polizia penitenziaria al fine di impedirgli un atto dell’
ufficio relativo allo sgombero del corridoio interno alla sezione della casa circondariale in

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di
fiducia dell’imputato con unico motivo di annullamento con cui fa valere violazione di
legge e vizio di motivazione per avere ritenuto la colpevolezza del prevenuto pur
trattandosi nella specie di una fuga e quindi di una condotta passiva, in difetto di prova
in ordine all’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, maturata in data 26/07/2017 in difetto di
periodi di sospensione, e quindi in epoca anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso
e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (11/10/2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo

ex

actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

cui era detenuto il Piccinno.

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