Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37223 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37223 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
NDREKA3 Marjan, nato in Albania il 27/07/1981
avverso la sentenza del 10/02/2017 della Corte di Appello di Bari;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la
sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, del
18/2/2011, con cui Ndrekaj Marjan è stato riconosciuto colpevole dei delitti di
resistenza e di lesioni aggravate da nesso teleologico, risalenti al 3/2/2010, e
condannato con le attenuanti generiche alla pena di mesi cinque di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che ha dedotto vizio di motivazione in rapporto: alle doglianze sollevate in
sede di appello, circa la configurabilità di un inseguimento e circa la possibilità che il
ricorrente non avesse compreso l’ordine di fermarsi; alla sussistenza dell’elemento

Data Udienza: 18/07/2018

psicologico del delitto di lesioni sotto il profilo del dolo eventuale, in concreto non
ravvisa bile.
Il ricorso non appare ictu °cui/ affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
estinto per intervenuta prescrizione, maturata – in verificata assenza di cause di
sospensione del termine ex artt. 157 e 159 cod. pen. – non oltre l’agosto 2017, cioè in
epoca anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a
questo giudice di legittimità.

tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di

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