Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37222 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37222 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gennaio Marco Stefano, nato in Zimbabwe il 31/01/1960
avverso la sentenza in data 08/02/2017 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2017, la Corte di appello di Firenze
ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva condannato Marco
Stefano Gennaio per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra,
commesso fino al febbraio 2010, e gli aveva irrogato la pena di quattro mesi di
reclusione, condizionalmente sospesa.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Luca Casini, difensore di fiducia
dell’imputato, articolando due motivi, con il quale deduce: a) violazione di legge
in rapporto all’assenza di qualunque determinazione relativa alla richiesta di
rinvio documentata con certificato medico del giudizio di appello; b) vizio di
motivazione con riferimento ad accertamento e sussistenza del reato, in

Data Udienza: 18/07/2018

particolare avendo riguardo all’individuazione dell’imputato come autore di
prestazione odontoiatriche e non odontotecniche.
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno il reato contestato al ricorrente (reato di esercizio abusivo di
professione, commesso fino al febbraio 2010) si rivela, in assenza di utili periodi
di sospensione del relativo termine, ormai estinto per prescrizione, spirata al
massimo in data 28 agosto 2017, oltre un mese prima della trasmissione degli
atti alla Corte di cassazione.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018

della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non

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