Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3722 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3722 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Arena, Giuseppe, nato a Messina il 14/01/1976
2.

Guglielmo Camillo, nato a Messina il 23/02/1967

3.

Busà Giuseppe, nato a Messina il 08/11/1971

4.

Sallem Hamed, nato in Algeria il 02/03/1983

avverso la sentenza del 19/12/2014 della Corte d’appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dai consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
avv. Salvatore Silvestro, nell’interesse di Arena e Busà, e l’avv. Vincenzo Grosso,
nell’interesse di Guglielmo, i quali si sono riportati ai rispettivi ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 19/12/2014, in parziale
riforma del provvedimento del Gup del Tribunale di quella città del 04/02/2014,
in parziale accoglimento dell’appello proposto, confermata l’affermazione di
responsabilità in relazione all’imputazione di associazione di cui all’art. 74 d.P.R.
9 ottobre 1990 n. 309, e per i singoli reati fine rispettivamente ascritti, ha
rideterminato la pena nei confronti di Arena Giuseppe (ritenuto responsabile
anche dei reati fine di cui ai capi b), c) e

q in anni quindici di reclusione; di

Guglielmo Camillo e Sallem Hamed (ritenuti responsabili anche dei reati fine di
cui ai capi c) e 1:1j in anni nove; ha rigettato l’appello proposto da Busà Giuseppe,
di cui era stata riconosciuta la responsabilità solo in relazione al reato
associativo.

Data Udienza: 24/11/2015

2.1. La difesa di Arena lamenta nel suo ricorso violazione di cui all’art.
606 y comma 1 f lett. b), c), d) ed e) ì cod. proc. pen. in relazione al capo b) della
rubrica, per non aver la Corte valutato le prove secondo i criteri stabiliti nell’art.
192 cod. proc. pen, con particolare riferimento a quanto riferito da tale Festa
circa l’identificazione del suo fornitore nell’Arena, affermazione che si assume
smentita dal tenore di una intercettazione, il cui contenuto si riporta nell’atto di

Si lamenta inoltre che il racconto dell’altra testimone, che aveva correlato
il nominativo dell’interessato alla cessione poi non portata a buon fine in favore
dei due acquirenti, non fosse stato riscontrato con la sottoposizione alla teste
della foto dell’interessato, al fine di poter collegare con certezza l’attività al
ricorrente, non potendosi attribuire effetti indicativi certi al solo nominativo,
estremamente diffuso in quel territorio.
2.2. I medesimi vizi vengono contestati con riferimento all’affermazione di
responsabilità per il capo c) della rubrica, per aver il giudicante desunto
l’avvenuto acquisto di sostanza stupefacente dal fornitore Sallern non a seguito
di un accertamento e conseguente sequestro, come avvenuto per il capo d), ma
sulla riscontrata presenza delle medesime modalità di azione verificate nel caso
del controllo, deduzione che contrasta con la necessità che la responsabilità
venga affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio. Si ipotizza, in senso
opposto, che il viaggio individuato fosse stato finalizzato esclusivamente a
verificare la disponibilità di stupefacente, non a perfezionarne l’acquisto.
2.3 Sulla base delle medesime censure, ancorché fondate sull’ampiezza e
coerenza argomentativa, si contesta l’affermazione di responsabilità intervenuta
per la fattispecie associativa, in quanto fondata sull’interpretazione di
conversazioni dal contenuto criptico, tecnicamente non tutte intellegibili, né
poste dai giudici di merito in connessione logica e cronologica corretta tra loro, al
fine di garantire l’esatta percezione del loro significato. Si contesta che
dall’analisi della sentenza sia emersa la collaborazione costante di Arena e
Guglielmo con il Busà che si qualifica invece mero spettatore dell’attività altrui,
conseguentemente negando che le due pronunce di merito abbiamo saputo porre
in rilievo gli elementi costitutivi del reato associativo sia dal punto di vista
oggettivo che soggettivo, mentre la Corte ha ritenuto di trarre l’accertamento
dall’analisi delle singole condotte, malgrado queste risultino essersi sviluppate
nell’arco di soli tre mesi.
2.4. In relazione al capo a) si contesta violazione di cui all’art. 606,Iett. b)
c) ed e) i cod. proc.pen. nella parte in cui la pronuncia ha ritenuto dimostrative
della stabilità dell’accordo alcune affermazioni di cui si pone in dubbio l’univocità
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Cassazione sezione VI, rg. 25578/2015

gravame.

interpretativa, anche con riferimento all’individuata qualità di promotore o
organizzatore del gruppo riconosciuta all’Arena, senza considerare gli elementi di
segno opposto in merito all’effettiva natura della collaborazione prestata, la cui
valenza risulta superata, senza adeguata motivazione.
2.5. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento alla determinazione
di esclusione delle attenuanti generiche, che si assume non sostenuta da
adeguata motivazione.

deduce violazione di cui all’art. 606, comma l i lett. b) ed e) t cod. proc.pen. quanto
all’accertamento di responsabilità per il reato associativo, che si assume
affermata senza porre in evidenza la funzione meramente ancillare da questi
svolta nei confronti di Arena, del quale, come si ricava dalle intercettazioni in
atti, non era in grado di seguire delle determinazioni, ignorandone gli sviluppi.
3.2. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento all’affermazione di
responsabilità per il reato fine di cui al capo b) 3 in relazione al quale i contatti
con il fornitore vennero tenuti esclusivamente da Arena, tanto che il suo apporto
è stato identificato come di esclusiva collaborazione con il coimputato.
3.3. Dello stesso tenore sono le contestazioni in relazione al capo c)
dell’imputazione, per il quale la responsabilità è stata desunta su base
presuntiva, correlando la trasferta a Bologna con altro viaggio analogo, a seguito
del quale venne sequestrato lo stupefacente. Si sottolinea che dalla pronuncia
non è dato cogliere la concretezza del riferimento alla sua partecipazione all’atto
in cui le trasferte risultano plurime, mentre la contestazione è stata circoscritta
esclusivamente alla condotta in esame.
4.1. Con il ricorso proposto nell’interesse di Busà si lamenta violazione di
cui all’art. 606 comma 1 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. con riferimento
all’individuazione degli elementi costitutivi del reato associativo, desunti dalla
collaborazione resa da questi nel prelevare, quattro giorni dopo l’arrivo della
sostanza nel territorio, un borsone che la conteneva dall’auto in cui era
custodita, senza indicare né gli elementi oggettivi attinenti oltre che alla
struttura della ritenuta organizzazione, ancheial ruolo demandato al prevenuto,
né gli elementi sulla base dei quali era possibile desumere la consapevolezza da
parte dell’interessato della collaborazione resa in favore del gruppo, elementi
essenziali alla configurazione della fattispecie.
4.2. I medesimi vizi vengono segnalati con riguardo alla decisione di
escludere l’interessato dall’applicazione delle attenuanti generiche, in relazione
alla quale non risultano fornite specifiche giustificazioni.

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3.1. Con il ricorso proposto nell’interesse di Guglielmo Camillo la difesa

5.1. Nell’interesse di Sallem Hamed la difesa ì con il primo motivocontesta
la violazione di cui all’art. 606 t comma 11ett.b) ed e) ; cod.proc.pen. in relazione
alla fattispecie associativa, oltre che la violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. con
particolare riferimento all’individuazione degli elementi di prova dai quali
desumere la sussistenza dell’associazione contestata, ed alla mancanza della loro
analisi per identificarne la rilevanza al tal fine.
In particolare si lamenta che siano state genericamente richiamate le

portata dimostrativa; a tal fine si segnala che nella sentenza si contesta al
Sallem di aver ceduto la sostanza, omettendone anche l’identificazione quale
abituale fornitore, presupposto per spiegarne la qualità di associato, che viene in
tal senso implicitamente contraddetta.
5.2. I medesimi vizi vengono denunciati in relazione all’affermazione di
responsabilità con riferimento al capo C) dell’imputazione, ed alla mancata
applicazione dell’art. 114 cod.pen. o dell’art. 129 cod.proc.pen.
In particolare, richiamata la circostanza che la natura illecita dell’attività
non è stata dimostrata, ma presuntivamente comparata all’azione
successivamente oggetto di accertamento, che aveva condotto al sequestro di kg
2,5 di eroina, si contesta che non siano state esaminate le possibili letture
alternative della vicenda, tali da consentire il proscioglimento per difetto di
elementi di accusa, la natura marginale della partecipazione ai fatti da parte
dell’interessato, oltre che l’impossibilità di applicare la fattispecie di cui all’art. 73 ì
comma cit. non esaminata esclusivamente sulla base del raffronto, non
sostenuto da alcun elemento concreto, tra i due episodi tra cui era stata operata
una ingiustificata correlazione.
5.3. Analoghe censure vengono proposte con riferimento alla decisione di
escludere le attenuanti generiche, motivata in maniera omnicomprensiva con il
richiamo a circostanze di fatto che non si attagliano alla posizione
dell’interessato, che non risulta aver mai usato documenti falsi, né aver operato
sistematiche forniture di stupefacente.
5.4. Si segnalano da ultimo i medesimi vizi con riferimento al mancato
adeguamento della pena pecuniaria, doveroso in relazione all’intervenuto
accoglimento parziale dei motivi di appello con i quali si è accolta la richiesta di
collegamento dei reati in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di Sallem è parzialmente fondato, mentre
le ulteriori impugnazioni devono essere dichiarate inammissibili.

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conversazioni intercettate, senza individuarle specificamente, né porne in luce la

2.1. I rilievi svolti nell’interesse di Arena sulla valutazione delle prove
esulano sia dalla contestazione della corretta applicazione delle norme in ordine
alla loro utilizzabilità e valida acquisizione, che da una critica specifica
riguardante il travisamento delle risultanze, o l’illogicità nella loro valutazione,
ma si limitano alla formulazione di censure di merito, con le quali di fatto si
sollecita in questa fase una non consentita analisi difforme delle risultanze.

dell’imputazione discendono dalle convergenti dichiarazioni di Festa, che lo ha
identificato quale “Peppe” del rione Gazzi, che dalle affermazioni della sorella del
teste, la quale non solo risulta essere stata convocata proprio da Arena Giuseppe
per rassicurare il fratello circa la possibilità di corrispondere in seguito l’importo
maturato per la fornitura di stupefacente, ma risulta essersi assicurata presso il
fratello che questi non avesse rivelato agli inquirenti il nome di Arena Giuseppe,
t42
coi
e t.t.L
assicurazione che
prontamente fornisce.
L’identificazione dell’interessato, contrariamente a quanto esposto nel
ricorso non è stata consentita solo sulla base del nominativo offerto, poiché a
questo è stata accompagnata una descrizione fisica fornita dalla sorella di Festa,

Gli elementi di responsabilità a carico del ricorrente, riguardo al capo b)

che non è contestato sia rapportabile alle sembianze del ricorrente_A-co-9-~ni~ dall’indicazione fornita dal Festa in merito alla zona di riferimento
dell’interessato, circostanza di fatto non esclusa nel ricorso; e da ultimo dalla
convergenza di tali elementi con quelli ricavabili dalle intercettazioni, che davano
conto dell’attività di spaccio svolta dall’Arena in quel lasso temporale, elementi la
cui convergenza ed assenza di una lettura alternativ ha consentito al giudice di
merito, con motivazione coerente, di valutarne la capacità dimostrativa della
responsabilità, non suscettibile di essere posta in dubbio dal mancato
esperimento della ricognizione fotografica, dato non indispensabile, in presenza
della richiamata convergenza.
È bene rimarcare, per completezza, che anche la pretesa smentita al
quadro accusatorio, che si assume ricavabile dalle intercettazioni svolte, non
trova conferma negli atti, ove si registra esclusivamente il dato che Festa
rassicurò la sorella di non aver fatto il nome di Arena Giuseppe, rassicurazione
per un verso corrispondente al vero, posto che agli inquirenti egli indicò un
nomignolo e la zona di appartenenza, per altro confermativa che egli intendeva
riferirsi proprio a lui, che nella conversazione intercettata risulta identificato con
il nome e cognome, dal cui tenore nessuna affermazione liberatoria è dato trarre.
2.2. Nello stesso senso deve concludersi anche con riferimento al secondo
motivo di ricorso, fondato sulla pretesa considerazione parziale degli elementi
posti a fondamento dell’accusa poiché le intercettazioni disposte non solo
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Cessazione sezione VI, rg. 25578/2015

l

avevano dato conto di appuntamenti presi tra gli interessati nella zona di
Bologna ove agiva Sallem, ma avevano verificato che tale onerosa trasferta era
stata eseguita, con le modalità e le attenzioni poi riscontrate nell’occasione
successiva in cui si pervenne al sequestro dello stupefacente, e venne
direttamente osservato che uno dei partecipi prelevava un borsone
dall’automezzo all’arrivo, prima della sua riconsegna alla società di autonoleggio

Rilevante risulta la circostanza in argomento che gli interessati non
abbiano fornito una chiave di lettura alternativa dei fatti, mentre l’ipotesi,
prospettata in questa sede, riguardante la possibilità che tale trasferta fosse
finalizzata alla conclusione degli accordi si scontra oltre che con la mancata
deduzione da parte degli interessati, anche con la logica, in quanto il rapporto
commerciale con Sallem, che richiedeva un notevole investimento economico e
temporale, non risulta dalle conversazioni intercettate essersi svolto attraverso
contatti previamente finalizzati all’identificazione della merce ed alla fissazione
delle condizioni dell’acquisto.
La difesa sul punto si limita a prospettare chiavi di lettura alternative di
merito, senza segnalare vuoti argomentativi o illogicità della motivazione,
rispetto ai quali solamente è possibile eccepire le violazioni lamentate.
2.3. Inammissibili per genericità risultano le contestazioni afferenti alla
contestata fattispecie associativa, i cui indicatori risultano compiutamente
sottolineati in sentenza con il richiamooakripetitività delle operazioni di acquisto
secondo schemi organizzativi consolidati, attraverso un riparto delle competenze
all’interno del gruppo, di cui specificamente si discute nel corso di conversazioni
intercettate, intercorse tra Arena e Guglielmo, nell’ambito delle quali si ricava
chiaramente il ruolo verticistico rivestito dal primo che, pur lamentandosi della
indefettibilità del suo intervento, anche sulla base delle richieste dei correi,
subisce le critiche del coimputato per tale atteggiamento che, per effetto di una
sorta di mania di controllo, di fatto deresponsabilizza gli altri componenti,
conversazione dalla quale si ricava la necessità di mettere a punto un collaudato
ed affidabile gruppo idoneo al perseguimento di uno scopo comune che
trascendeva la singola operazione di acquisto.
Per completezza si rileva che in argomento risultano non correlate alla
natura della contestazione, che attribuisce all’Arena il ruolo di organizzatore del
gruppo, le deduzioni riguardanti la natura di promotore o organizzatore della
compagine e la distinzione tra tale tipo di accuse sulle quali si dilunga l’atto di
impugnazione, mentre le conversazioni riportate in sentenza, cui si è fatto
specifico riferimento, risultano logicamente connesse all’attribuzione all’Arena
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presso la quale era stato ritirato.

proprio del ruolo contestatogli, che per la rilevanza determinatrice attribuitagli
risulta infungibile.
Particolarmente significative ed indicative di un sodalizio stabile, per il cui
mantenimento è previsto e previamente programmato ogni possibile intervento è
la conversazione intercettata nella struttura carceraria, ove Centorrino, appena
arrestato con il carico di stupefacente, comunica ai suoi parenti che i consociati
si accolleranno le spese legali e dovranno versare alla famiglia un contributo

che era il detenuto che offriva l’informazione ai parenti, e non viceversa.
È bene rimarcare da ultimo che, a fronte dell’organizzazione dimostrata,
idonea anche a superare controlli ed arresti, ed a proseguire nell’illecito, risulta
del tutto irrilevante il richiamo alla limitata durata temporale dei controlli, che dà
riscontro di una attività protrattasi per tre mesi, poiché quel che rileva è che, in
tale intervallo di tempo, sia stata dimostrata la presenza di una struttura
organizzativa la cui esistenza precedeva e seguiva le singole spedizioni per
acquisto e rivendita dello stupefacente.
2.4. Generica risulta anche la contestazione inerente l’accertamento del
ruolo determinatore di Arena all’interno della compagine, risultando dirimente
nel senso della conferma proprio la conversazione appena richiamata,
intercorrente tra l’interessato ed il sodale Guglielmo, che rivela non solo la
concreta rilevanza dell’intervento di Arena, ma anche il riconoscimento del suo
ruolo preminente da parte dei terzi. Su tali basi ricostruttive è fondato
l’accertamento della circostanza di fatto, attraverso una ricostruzione, di natura
completa e coerente, che risulta pertanto insuscettibile di censure in questa
sede.
2.5. Dello stesso tenore risultano le contestazioni espresse con riguardo
alla decisione di escludere la concessione delle attenuanti generiche in favore
dell’Arena, a fronte di una analitica motivazione che tiene conto sia delle
modalità del fatto, che della vita anteatta dell’interessato, che risulta gravato da
precedenti, e risulta ancorata a dati la cui corrispondenza al reale non è oggetto
di contestazione, mentre il motivo di gravame è basato sulla richiesta di un
difforme giudizio di merito, estraneo all’ambito del giudizio di legittimità, al cui
sostegno peraltro si omette qualsiasi allegazione di segno opposto.
3.1. Anche i motivi di ricorso proposti nell’interesse di Guglielmo risultano
manifestamente inammissibili in quanto, ignorando quanto emerge dalle
acquisizioni specificamente richiamate in sentenza, sono volt esclusivamente ad
un ridimensionamento soggettivo della gravità delle emergenze, con

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settimanale, a dimostrazione di una previa programmazione al riguardo, posto

sollecitazione in questa fase di un difforme giudizio di merito, precluso in sede di
legittimità.
In particolare nel ricorso, senza contestare la sussistenza degli elementi
di prova posti a fondamento dell’accertamento di responsabilità, si tende ‘a
minimizzare l’apporto dell’interessato, circostanza che, ove dimostrata, al più
comporterebbe l’applicazione di un’attenuante, non l’esclusione
dell’accertamento di responsabilità, come lumeggiato nel ricorso.

riferimento all’analisi della posizione di Arena, riguardo ai colloqui tra i due, che
manifestavano una compiuta partecipazione anche del Guglielmo all’attività
illecita nel suo complesso, al punto che questi è in grado di operare valutazioni
sull’opportunità del tipo di ingerenza espressa dal sodale.
Risulta dirimente, anche al fine di verificare il grado di partecipazione
all’illecito, la circostanza che anch’egli fosse a diretto contatto con il fornitore,
che risulta puntualmente posta in luce nella pronuncia impugnata, ed appare
ignorata nel ricorso, ove si tende a ridimensionare la rilevanza del suo
coinvolgimento con considerazioni che non si confrontano con le opposte
illustrazioni di fatto della pronuncia impugnata.
3.2. Si deve inoltre rilevare la mancanza di correlazione del secondo
motivo di ricorso con la pronuncia oggetto di impugnazione, laddove si contesta
la presenza di elementi a carico di Guglielmo in relazione al reato di cui al capo
b) che in realtà è attribuito esclusivamente all’Arena.
3.3. Generiche risultano le contestazioni in relazione alla corretta
individuazione della finalità del viaggio a Bologna realizzato dai tre sodali, per la
mancanza di un sequestro della sostanza stupefacente, dovendosi a tal fine
richiamare quanto già osservato sub 2.2. in merito alla completezza e tenuta
logica della ricostruzione in fatto svolta nella pronuncia impugnata al riguardo, in
forza di plurimi dati indiziari, a fronte della quale la difesa si limita alla
riproposizione delle obiezioni di merito, già superate dal giudicante con
motivazione coerente, con la quale il ricorso non si confronta.
4. Nello stesso senso della genericità, e conseguente inammissibilità del
ricorso, deve concludersi anche per quel che attiene alle osservazioni svolte
nell’interesse di Busà, poiché la sentenza tratteggia, in maniera chiara e non
smentita da deduzioni attinenti a pretesi travisamenti della prova, gli interventi
spiegati dal ricorrente nell’interesse della compagine, non solo individuati dalle
osservazioni degli inquirenti, ma anche desumibili dalle intercettazioni tra gli altri
partecipi, nella parte in cui Arena e Guglielmo discutono proprio delle modalità di
intervento dell’interessato, che risulta secondo tali dichiarazioni ritrarre i
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In senso contrario, deve invece richiamarsi quanto già sottolineato con

medesimi utili garantiti ad Arena, ed il Centorrino chiarisce essere proprio la
persona attraverso cui è garantito il versamento delle somme in suo aiuto
durante la carcerazione.
Il richiamo al riparto degli utili, oltre che l’intervento in un momento
critico del’associazione, per fronteggiare i bisogni del partecipe sottoposto a
custodia cautelare dà conto della tipicità della condotta, strettamente
riguardante le finalità del gruppo, idonee a fornire prove specifiche della

confronta.
4.2. Non si sottraggono a valutazioni di genericità del gravame anche le
censure formulate con riferimento all’entità della pena determinata, poiché anche
in questo caso, a fronte di una argomentazione che si muove sulla gravità dei
fatti e la pericolosità specifica del Busà in quanto gravato da precedenti, si
contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, omettendo anche
l’individuazione relativa alla presenza di indicatori favorevoli, ingiustamente
ignorati dal giudicante.
Gli argomenti posti a sostegno dell’impugnazione sul punto rivelato la
prospettazione di allegazioni di fatto tese a sollecitare una differente valutazione
di merito, estranee all’ambito di cognizione di questa Corte
5. Risulta invece parzialmente fondato il ricorso proposto nell’interesse di
Sallem. Deve ricordarsi che questi ha, nell’ambito dell’associazione ricostruita
sulla base delle prove, il ruolo di fornitore della sostanza stupefacente, situazione
di fatto che, se non esclude la partecipazione alla finalità del gruppo, richiede
però un accertamento concreto più incisivo che consenta di ricavare la presenza
di un accordo stabile di costante assicurazione della fornitura che superi la
posizione economica di fisiologica contrapposizione di interessi tra venditore ed
acquirente, che solitamente comporta per il primo la mancanza di un obbligo di
fornitura, ove tale incontro di interessi non si realizzi per le singole operazioni di
procacciamento. Risulta invero consolidata regola di giudizio che l’associazione
sussiste, non solo nel caso di condotte parallele, di persone accomunate
dall’identico interesse di realizzazione del profitto societario, mediante il
commercio di droga, ma anche nell’ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera
durevole, il fornitore di droga agi acquirenti, che in via continuativa, la ricevono
per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale infatti non è ostativa
alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli
stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nè l’associazione criminosa
può essere impedita dalla diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono
di ricavare, oppure da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che
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partecipazione all’illecito, elementi di fatto con cui la difesa nel suo ricorso non si

ne’ l’una, ne’ l’altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del
vincolo associativo. Importante è però verificare, nel concreto, che colui che
fornisce le sostanze sia stabilmente disponibile a farlo, assumendo, così, una
presenza continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole
operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo
svolgimento dell’intera attività criminale, e la cui dissociazione imporrebbe una
diversa organizzazione al gruppo.

tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il
mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero
reciproco affidamento a vincolo stabile – riconducibile all'”affectio societatis”
può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l’esame delle
circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell’accordo criminoso tra i
soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto
economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per
il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del
rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che
riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo” (Sez. 5, n. 32081
del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747); o è stata richiesta, in situazione
economicamente analoga la prova ” sul rapporto che accomuna, in maniera
durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre che vi sia
consapevolezza di operare nell’ambito di un’unica associazione e di contribuire
alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. (Sez.
2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498); ed è richiesta a tal fine la
dimostrazione della natura durevolevrapporto tra fornitore e spacciatori da cui si
possa trarre la conferma della coscienza e volontà di far parte dell’associazione,
di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune
di trarre profitto &Il commercio di droga. (Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013 dep. 08/10/2013, Manta, Rv. 257798)
Nella specieo la presenza di tali caratteristiche di stabilità del vincolo che
legava il fornitore bolognese agli acquirenti siciliani non risulta adeguatamente
valorizzato in sentenza, che ne ha desunto l’esistenza dalla mera frequenza dei
contatti, mentre la pronuncia di primo grado ha evidenziato a tal fine anche la
familiarità tra i conversanti che si poteva desumere dalle comunicazioni e della
predisposizione di modalità e luoghi di consegna, individuati con riferimento a
procedure consuete, per trarre elementi sulla caratteristica della stabilità. Tale
argomentazione, alla luce dei principi richiamati, risulta non tranquillizzante, in
quanto non individua i connotati tipici del pactum sceleris che potenzialmente
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In proposito l si è già ricordato con varie pronunce di questa Corte che” In

coinvolge il fornitore, non permettendo di distinguere tale interventh rispetto al
ripetitivo, ma ricercato per singola operazione economica, incontro delle volontà
relativo a specifiche partite di sostanza stupefacente, con accettazione da parte
degli acquirenti di condizioni di vendita, concordate in occasione dei singoli
rifornimenti.
5.2. Manifestamente infondati risultano invece i motivi di ricorso

disposte, le modalità operative dei consociati, unitamente al sequestro della
sostanza stupefacente operata in occasione dell’accertamento che ha condotto
alla contestazione sub d), per la identità del procedimento seguito dalle parti per
la conclusione degli accordi ed il prelievo della merce, oltre che delle
comunicazioni, danno conto della realizzazione di plurime attività di vendita di
sostanza stupefacente.
Del tutto infondata è la sollecitazione all’applicazione dell’art.114 cod.
pen., minimamente argomentata nel ricorso, ed esclusa dalla rilevanza
fondamentale dell’attività contestata del ruolo di fornitore, pacificamente
attribuita al Sallem, mentre coerentemente, a fronte dei quantitativi trattati e
delle modalità dell’azione, è stata esclusa l’applicazione della rivendicata ipotesi
di lieve entità, non potendo individuarsi nel concreto le caratteristiche di tale
azione di minore valenza negativa.
Si deve osservare che la presenza di una trasferta di centinaia di
chilometri per approvvigionarsi della merce risulta scarsamente compatibile con
un acquisto riconducibile alla lieve entità sul piano economico, e questo a
prescindere da qualsiasi deduzione fondata sull’accertamento, verificatosi nella
diversa ipotesi che sostiene il capo d) dell’imputazione, conseguente al sequestro
della merce.
5.3. Analogamente inammissibili risultano i rilievi attinenti all’esclusione
delle attenuanti generiche, posto che sul punto la Corte ha argomentato con
riferimento sia alla pluralità di episodi nei quali il Sallem risulta coinvolto,
secondo quanto accertato in ordine ai capi c) e d) dell’imputazione, che dei suoi
precedenti penali, cosicché le osservazioni svolte in argomento dal difensore
risultano frutto della sollecitazione ad una difforme decisione di merito.
Manifestamente infondato, ed in ogni caso superato dal disposto
annullamento con rinvio è il rilievo sul mancato adeguamento della pena
pecuniaria, la cui rilevanza non potrà che correlarsi alla conferma o riforma della
pronuncia in tema di reato associativo, posto che solo nel secondo caso potrà
ripristinarsi l’applicazione della pena della multa.

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riguardanti le imputazioni dei singoli reati fine, poiché le chiare intercettazioni

6. L’accertamento di inammissibilità del ricorso di Arena, Guglielmo e
Busà ne impone la condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a
quella della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende,
in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
7.

Si dispone invece l’annullamento della sentenza impugnata, con

riferimento alla posizione di Sallem, in relazione all’imputazione associativa, con
rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame e rigetto nel resto

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Sallem Hamed limitatamente
al reato associativo e rinvia per nuovo giudizio su tale capo alla Corte d’appello
di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso del Sallem.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Arena Giuseppe, Busà Giuseppe e
Guglielmo Camillo, che condanna al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2015

dell’impugnazione proposta dallo stesso.

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