Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37218 del 18/07/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37218 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORRONE LUIGI nato a NAPOLI il 10/08/1987
avverso la sentenza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo
I,-1–P-Fe€7-Ge-dtrel-e-per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Data Udienza: 18/07/2018
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, assolto
l’imputato, Morrone Luigi, dal reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, ha nel resto
confermato la sentenza del locale tribunale, resa all’esito di giudizio abbreviato, che
aveva altresì condannato il primo per il reato di cui all’art. 322, secondo comma, c.p.per avere costui al fine di indurre i militari operanti, impegnati in un controllo finalizzato
alla repressione dei reati sugli stupefacenti, offerto “un capretto paesano ciascuno
reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che con due articolati motivi di annullamento ha dedotto violazione di
legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in rapporto alla serietà
e concretezza, priva della necessaria offensività, della contestata promessa di utilità al
pubblico ufficiale e per avere la corte territoriale negato l’applicabilità dell’art. 131-bis
c.p. per una non corretta valutazione dei presupposti.
E’ stata depositata memoria con cui si è argomentato a sostegno dei motivi
proposti deducendosi, tra l’altro, la non rilevanza penale di una condotta di istigazione
alla corruzione propria susseguente a cui avrebbe dovuto ascriversi il fatto ritenuto.
Il ricorso non appare ictu °cui/ affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, maturata in data 8/01/2016 in difetto di
periodi di sospensione e quindi in epoca appena anteriore alla trasmissione dell’odierno
ricorso e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (27/09/2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio
ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018
oppure qualunque tipo di arrosto”- rideterminando la relativa pena in sei mesi di