Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37216 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37216 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARFORA NICOLA N. IL 02/01/1962
avverso l’ordinanza n. 936/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 11/04/2013

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO g
CAIAZZO;
lette/aefit ite le conclusioni del P Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/03/2014

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 11.4.2013 il Tribunale di sorveglianza di Perugia
rigettava la domanda di rinvio dell’esecuzione della pena avanzata dal detenuto
CARFORA NICOLA, in espiazione della pena dell’ergastolo di cui al
provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Parma in
data 12.1.2006.
Il Tribunale di sorveglianza descriveva, in base alla documentazione medica
acquisita, le patologie di cui era affetto il detenuto (broncopneumopatia cronica
ostruttiva in tabagismo; necessità di terapia antiepilettica per trauma cranico in

pregressi gesti di autolesionismo; pregresso intervento cardochirurgico).
Riteneva, in base alla documentazione medica acquisita ed alla relazione del
sanitario del carcere, che le condizioni di salute di Carfora Nicola fossero buone
e che le patologie di cui il predetto era affetto fossero adeguatamente
controllate e trattate.
Riteneva, inoltre, che non fosse necessario disporre un accertamento peritale,
tenuto conto dell’esaustività della documentazione medica in atti e della
coincidenza tra le patologie indicate dalla difesa e quelle accertate dal sanitario
dell’istituto, nonché della mancata indicazione di quali specifici trattamenti
terapeutici più efficaci di quelli praticati in regime di detenzione potrebbe
ricevere il Carfora in libertà.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia
sulla richiesta principale, che riguardava la sospensione dell’esecuzione della
pena ex art. 146/1 n.3 c.p..
Il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che fosse stato chiesto solo il rinvio
facoltativo dell’esecuzione della pena, mentre in principalità era stato chiesto il
rinvio obbligatorio, in considerazione della prognosi negativa quedvitam
formulata nelle consulenze mediche presentate dalla difesa.
Il Tribunale di sorveglianza non aveva neppure preso in considerazione la
richiesta di differimento o sospensione dell’esecuzione ex art. 148 c.p. per
sopravvenuta infermità psichica del condannato.
Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa motivazione sull’articolata e
complessa diagnosi delle patologie psicofisiche effettuata dai consulenti della
difesa, i quali avevano sostenuto l’assoluta incompatibilità delle suddette
patologie con la permanenza di Carfora Nicola nell’attuale ambiente detentivo.
Erano state diagnosticate anche patologie psichiatriche per le quali si sarebbe

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età infantile; difficoltà della deambulazione; sindrome ansiosa depressiva con

dovuto differire o sospendere l’esecuzione della pena, in considerazione
dell’elevato rischio di suicidio.
Con il terzo motivo la difesa ha dedotto che non era stata disposta una prova
decisiva richiesta anche dal Procuratore generale, rigettando con motivazione
illogica la richiesta di perizia medico legale al fine di accertare la compatibilità
delle condizioni di salute del ricorrente con lo stato di detenzione.
Vi era un obiettivo contrasto tra la relazione del sanitario del carcere, che aveva
ritenute compatibili le patologie di cui è affetto il Carfora con lo stato di
detenzione, e le consulenze medico legali (del maggio 2012, novembre 2012 e

psico-fisiche con lo stato di detenzione, anche in considerazione dei gravissimi
episodi autolesionistici che avevano riguardato il ricorrente.
La motivazione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’istanza
di perizia avanzata dalle parti era del tutto carente, poiché non aveva neppure
preso in considerazione le osservazioni e la diagnosi dei consulenti della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Al Tribunale di sorveglianza è stata chiesta la sospensione dell’esecuzione della
pena nei confronti del detenuto Carfora Nicola, di anni 51, condannato
all’ergastolo per i delitti indicati nel provvedimento di cumulo peneemesso il
12.1.2006 dalla Procura della Repubblica di Parma.
Il Tribunale di sorveglianza, esaminate le consulenze prodotte dalla difesa, la
relazione del sanitario del carcere e la documentazione medica in atti, ha
ritenuto che non fosse necessario disporre una perizia medica, essendovi tra
l’altro coincidenza tra le patologie indicate dalla difesa e quelle accertate dal
sanitario dell’istituto di pena, e che le molteplici patologie croniche di cui
soffriva il Carfora non fossero incompatibili con lo stato di detenzione, essendo
risultate sostanzialmente buone le condizioni generali di salute ed
adeguatamente controllate e trattate le patologie di cui il predetto soffriva.
Il Tribunale di sorveglianza ha altresì precisato che la difesa non aveva indicato
quali specifici trattamenti terapeutici più efficaci di quelli praticati in regime di
detenzione poteva ricevere il Carfora in libertà.
La motivazione del Tribunale di sorveglianza rispetta i criteri indicati dalla legge
e dalla giurisprudenza di questa Corte in base ai quali deve essere disposto il
rinvio dell’esecuzione della pena.
Mentre per il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena l’art. 146 c.p.
richiede che la persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non
rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o
esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative, il rinvio
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aprile 2013) che avevano concluso per l’assoluta incompatibilità delle patologie

facoltativodell’esecuzione della pena può essere disposto se la persona si trova
in condizioni di grave infermità fisica e non sussista il concreto pericolo della
commissione di delitti.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del differimento
facoltativo dell’esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute
va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità
di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o
trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione

di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (V. Sez. 1 sentenza
n.8936 del 22.11.2000, Rv.218229).
Il Tribunale di sorveglianza ha, con motivazione adeguata, ritenuto che le
malattie di cui è affetto il Carfora non fossero incompatibili con lo stato di
detenzione per le ragioni sopra indicate; quindi appare corretto il percorso
logico attraverso il quale è giunto alla conclusione che non sussistevano le
condizioni per concedere la sospensione dell’esecuzione della pena.
Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto che il Tribunale di
sorveglianza non aveva motivato sulla richiesta di sospensione obbligatoria
dell’esecuzione della penae di differimento ex art. 148 c.p. per sopravvenuta
infermità psichica del condannato.
Il motivo è infondato, poiché la motivazione sulla insussistenza di patologie tali
da legittimare il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena esclude, a maggior
ragione, che siano ravvisabili le condizioni per un rinvio obbligatorio
dell’esecuzione della pena.
Anche la sindrome ansioso depressiva di cui risulta affetto il ricorrente, essendo
stata ritenuta trattabile in ambiente carcerario, non può integrare l’infermità
psichica sopravvenuta prevista dall’art.148 c.p. che tra l’altro comporta un
mutamento obbligatorio del regime esecutivo, dovendo il giudice disporre, in
caso di espiazione di una pena superiore a tre anni di reclusione, il ricovero in

inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni

ospedale psichiatrico giudiziario (V. Sez. 1 sentenza n.1802 del 24.4.1994,
Rv.198502).
Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché non è stato indicato quali
specifici elementi non sarebbero stati presi in esame dal Tribunale di
sorveglianza, né quali illogicità conterrebbe la motivazione dell’ordinanza
impugnata.
Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato, poiché, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento con cui il giudice respinge la
richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dal ricorrente, non è censurabile ai
sensi dell’art. 606/1 lett.d) c.p.p., in quanto costituisce il risultato di un giudizio
di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.
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/vc

E nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha indicato con congrua
motivazione le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario disporre perizia
per accertare le condizioni di salute del condannato.
In questa sede di legittimità non possono essere presi in considerazione
elementi non risultanti dall’ordinanza impugnata, a meno che non si tratti di
elementi decisivi – il cui significato sia stato travisato dal giudice di merito che devono però essere portati a conoscenza di questa Corte mediante
l’allegazione al ricorso o l’indicazione dell’intero atto che li contiene.

considerazione tutti gli elementi segnalati dalla difesa nell’istanza di
sospensione della pena, poiché il giudice ha il dovere di esaminare tutti gli atti
del procedimento, ma è evidente che nella scelta motivata degli elementi posti
a fondamento della decisione è implicito il rigetto degli elementi incompatibili
con la decisione adottata.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 5 marzo 2014
Il Consigliere estensore

Non è ravvisabile neppure un difetto di motivazione per non aver preso in

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