Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37215 del 18/07/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37215 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GALASSO Nicolino, nato a Termoli il 14/10/1958
avverso la sentenza del 13/04/2016 della Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;
udito il difensore, Avv. Emilio Salustri, che si è associato alle conclusioni del P.M.
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 12/4/2012, ha prosciolto Galasso
Nicolino dal reato di cui all’art. 527 cod. pen. di cui al capo C), in quanto il fatto non è
più previsto come reato, e dalle lesioni sub B) in danno di Girotti, riqualificate come
colpose e reputate improcedibili per difetto di querela, ma ha confermato il giudizio di
penale responsabilità del Galasso in ordine ai residui reati di resistenza e di lesioni
aggravate, risalenti 6/3/2009, rideterminando la pena in mesi nove e giorni venti di
reclusione.
Data Udienza: 18/07/2018
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: in ordine alla
concreta idoneità della condotta a coartare i pubblici ufficiali, cui era stata già
consegnata la tessera di appartenenza al Corpo dei Vigili del Fuoco ai fini di
identificazione; in ordine all’idoneità di detta tessera a fini identificativi, fermo restando
che il ricorrente non aveva manifestato la volontà di sottrarsi all’esibizione della patente
di guida; in ordine alla perseguibilità del delitto di lesioni a fronte di manovra in
retromarcia, non finalizzata ad impedire l’atto di ufficio con conseguente mancanza del
Il ricorso non appare ictu °cui/ affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che i reati ascritti al ricorrente risultano
estinti per intervenuta prescrizione, maturata – pur in presenza di sospensioni del
termine ex artt. 157 e 159 cod. pen. – non oltre il febbraio 2017, cioè in epoca ben
anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a questo
giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018
Il Consigliere estensore
Massimo Ricciar
nesso teleologico tale da rendere procedibile d’ufficio il delitto di lesioni.