Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37213 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37213 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Benedetto Raimondo, nato a Foggia il 20/05/1964
avverso la sentenza in data 17/10/2016 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Antonio Nardella, che si è associato alla
richiesta del Pubblico ministero.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2016, la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato Raimondo
Di Benedetto per il reato di omissione d’atti d’ufficio, commesso sino al 14
ottobre 2009, e gli aveva irrogato la pena di quattro mesi di reclusione, con
concessione delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale
della pena.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Antonio Nardella, difensore di fiducia
dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di

Data Udienza: 18/07/2018

motivazione con riferimento ad accertamento e sussistenza del reato, anche per
mancata risposta ai motivi di gravame, nei quali si evidenziava, in particolare,
come la condotta, asseritamente omissiva dell’imputato quale consulente in una
causa civile, aveva in realtà favorito una transazione tra le parti.
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno il reato contestato al ricorrente (omissione di atti di ufficio
commesso fino al 14 ottobre 2009) si rivela, in assenza di utili periodi di
sospensione del relativo termine, ormai estinto per prescrizione, spirata in data
14 aprile 2017, appena cinque mesi dopo la pronuncia dell’impugnata sentenza

Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018
Il Consigliere estensore

d

Ant ni

Cor o

Il Presidente
Giacom Paoloni
f

di secondo grado, e oltre cinque mesi prima della trasmissione degli atti alla
Corte di cassazione.

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