Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37212 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37212 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Maggiorano Antonio, nato a Mesagne il 05/08/1960
avverso la sentenza in data 16/01/2017 della Corte d’appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Cosimo Lodeserto, quale sostituto processuale
dell’avvocato Marcello Falcone, che si è associato alla richiesta del Pubblico
ministero.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2017, la Corte di appello di Lecce
ha riformato solo in punto di pena la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva
condannato Antonio Maggiorano per il reato di mancata esecuzione dolosa di
provvedimento del giudice, commesso in data 7 agosto 2009, e gli ha irrogato la
pena di sei mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della
pena condizionata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della
collettività per la durata di tre mesi.

Data Udienza: 18/07/2018

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Marcello Falcone, difensore di fiducia di
Antonio Maggiorano, articolando quattro motivi, con i quali deduce: a) violazione
di legge con riferimento alla configurabilità del reato, posto che, fino alla riforma
dell’art. 388 cod. pen., entrata in vigore 1’8 agosto 2009, il reato di mancata
esecuzione dolosa di provvedimento del giudice presupponeva necessariamente
una sentenza, mentre nel caso di specie era stato adottato solo un decreto
ingiuntivo; b) violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla
sussistenza del fatto, in quanto non vi sono stati atti simulati o fraudolenti, o
comunque non vi è stato dolo, siccome il conferimento dei beni nel trust non è
di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena; d)
violazione di legge vizio di motivazione avendo riguardo alla subordinazione della
sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita a
favore della collettività.
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno il reato contestato al ricorrente (mancata esecuzione dolosa di
provvedimento del giudice commesso il 7 agosto 2009) si rivela, in assenza di
utili periodi di sospensione del relativo termine, ormai estinto per prescrizione,
spirata in data 28 marzo 2017 (debbono calcolarsi un mese e ventuno giorni di
sospensione), appena tre mesi dopo la pronuncia dell’impugnata sentenza di
secondo grado, e circa sei mesi prima della trasmissione degli atti alla Corte di
cassazione.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018

stato mai trascritto e non è stato perciò mai opponibile ai creditori; c) violazione

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