Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37210 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37210 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udienza: 18/07/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Niasse Malick Seck, nato in Senegal il 05/03/1982
avverso la sentenza in data 24/02/2017 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 24 febbraio 2017, la Corte di appello di
Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, che, per
quanto di interesse in questa sede, aveva condannato Malick Seck Niasse per i
reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di
ricettazione, commessi in data 20 ottobre 2009, irrogandogli la pena di tre mesi
di reclusione e 300,00 euro di multa, e lo aveva assolto dall’accusa per il reato di
resistenza a pubblico ufficiale, ha confermato la condanna dell’imputato per le
prime due fattispecie e ritenuto la responsabilità penale del medesimo anche per
il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in pari data, applicandogli, a
titolo di aumento per la continuazione, l’ulteriore pena di dieci giorni di
reclusione e di 10,00 euro multa.

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Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Marco Quadrelli, difensore di fiducia di
Malick Seck Niasse, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione
di legge con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno il reato in questione (resistenza a pubblico ufficiale commessi il
20 ottobre 2009) si rivela, in assenza di utili periodi di sospensione del relativo
termine, ormai estinto per prescrizione, spirata in data 20 aprile 2017, appena
cinque mesi prima della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
La dichiarazione di estinzione del reato di resistenza a pubblico ufficiale,
impone di eliminare la pena irrogata a tale titolo, e di rideterminare il
complessivo trattamento sanzionatorio in tre mesi di reclusione e 300,00 euro di
multa per i residui reati (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi, di cui all’art. 474 cod. pen., e ricettazione, di cui all’art. 648 cod.
pen.), in ordine ai quali non è stata proposta impugnazione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di resistenza è
estinto per prescrizione e ridetermina la pena per i residui reati in misura di tre
mesi di reclusione e trecento euro di multa.
Così deciso in data 18 luglio 2018

due mesi dopo la pronuncia dell’impugnata sentenza di secondo grado, e circa

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