Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3721 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3721 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

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SANNA ALESSANDRO, nato il 26/06/1968

avverso la sentenza n. 1675/2012 della Corte di appello di Cagliari del g.6,L021_211.5);

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonio Corbo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 13 dicembre 2012, la Corte di appello di Cagliari, per quanto
di interesse in questa sede, dichiarava inammissibile, “per carenza di specificità dei motivi”,
l’appello proposto da Sanna Alessandro avverso la decisione di primo grado che aveva
condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di corruzione in atti giudiziari,
commesso nel marzo 2001 per aver accettato la promessa di denaro ed altre utilità al fine di
rendere davanti alla Corte di Assise di Cagliari una testimonianza contraria al vero. Per

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Data Udienza: 24/11/2015

l’effetto, la Corte di appello ordinava contestualmente l’esecuzione della sentenza di primo
grado nei confronti del medesimo Sanna.
L’affermazione di penale responsabilità dell’imputato pronunciata dal giudice di primo
grado si era fondata principalmente sulle intercettazioni ambientali eseguite nei confronti del
soggetto direttamente interessato al mendacio.
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello, invece, era basata sulla “carenza di
specificità dei motivi” e sulla mancanza di un “apparato argomentativo idoneo ad individuare la

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza della Corte di
Appello l’avv.to Marinella Madeddu, quale difensore di fiducia del Sanna.
2.1. Nel ricorso, si deduce un unico motivo.
Con lo stesso, l’impugnante lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 cod. proc. pen.
Precisamente, ci si duole che sarebbe erronea la dichiarazione di inammissibilità
pronunciata “per carenza di specificità dei motivi”, perché in realtà l’atto di appello conteneva
l’indicazione delle precise ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado. In
particolare, si osserva, l’atto di appello aveva “censurato l’impianto motivazionale della
sentenza di primo grado nella parte in cui conferisce valenza alle intercettazioni ambientali
(oggetto), fornendo valide e particolareggiate motivazioni sul perché sia fuorviante la rigida
applicazione di siffatto mezzo di prova (motivazione), facendo delle chiare considerazioni in
merito e nel contempo formulando le proprie richieste assolutorie basate su tali presupposti
(conclusioni)”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, perché l’atto di appello proposto
dall’odierno ricorrente è da ritenersi caratterizzato da sufficiente specificità.

2. E’ utile premettere che l’atto di appello presentato nell’interesse del Sanna aveva
contestato l’affermazione di penale responsabilità ) deducendo che il materiale acquisito
mediante le intercettazioni ambientali era stato “utilizzato secondo un’interpretazione
automatica, basata sul significato letterale delle parole pronunciate”, e che, però, “se tale
criterio fosse attendibile le intercettazioni potrebbero essere considerate un mezzo sicuro e una
fonte di informazioni preziose, ma dal momento in cui assumono la conversazione umana come
loro oggetto sono associate ad una complessità tale da mettere in crisi il presupposto
dell’interpretazione automatica”.
2

fallacia argomentativa del primo giudice”.

Il gravame, inoltre, proprio in considerazione dell’apparato probatorio posto a
fondamento della decisione, si doleva che la pena era comunque “eccessiva” e doveva essere
ridimensionata.
2.1. Nella sentenza di primo grado, elemento assolutamente decisivo per l’affermazione
della penale responsabilità del Sanna era costituito dai risultati delle intercettazioni ambientali.
All’imputato, in effetti, era contestato il reato di corruzione in atti giudiziari avente ad oggetto
la testimonianza da lui resa davanti alla Corte di Assise di Cagliari, nell’ambito di un processo

dichiarazioni a riscontro di accuse formulate nei confronti del Mascia, quale mandante di un
omicidio, nel successivo dibattimento, esaminato alle udienze del 22 marzo 2001, 19
novembre 2001 e 22 settembre 2003, aveva ritrattato le precedenti affermazioni su
circostanze rilevanti ai fini della prova a carico del Mascia. Le intercettazioni ambientali,
eseguite nella Casa Circondariale di Cagliari tra il febbraio ed il maggio 2001 nei confronti di
Mascia Giuseppe in occasione dei colloqui che lo stesso aveva intrattenuto con il fratello e con
la moglie t avevano permesso – ad avviso del tribunale – di accertare con estrema chiarezza la
programmazione e l’effettuazione di contatti tra i predetti parenti di Mascia Giuseppe ed il
Sanna per concordare il contenuto della deposizione da rendere in dibattimento. In particolare,
il tribunale, per affermare la responsabilità del Sanna in ordine al concerto del mendacio,
aveva proceduto, sia pur sinteticamente a sovrapporre il contenuto della deposizione del Sanna
e le parole intercettati a Mascia Giuseppe ed ai suoi parenti.

3. Al fine di valutare se sia o meno ammissibile l’atto di gravame in questione, occorre
individuare la regola di diritto correttamente applicabile nel caso concreto, tenendo conto della
non univocità degli orientamenti di questa Corte.
3.1. Secondo l’indirizzo prevalente, deve escludersi, in linea generale, l’inammissibilità
dell’appello quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le
doglianze e le ragioni essenziali di queste ultime, attesa la necessità di considerare, da un lato,
la natura di tale specifico mezzo di impugnazione e, dall’altro, il principio del “favor
impugnationis” (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094,
nonché Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 259742).
In coerenza con questa prospettiva, da un lato, si è esclusa la necessità di un confronto
argomentativo dei motivi di appello con la motivazione della sentenza impugnata (v. Sez. 3, n.
31939 del 16/04/2015, Falasca, Rv. 264185) o della proposizione di questioni già tutte
prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice (Sez. 6, n. 50613 del 06/12/2013,
Kalboussi, Rv. 258508, ma anche Sez. 2, n. 6609 del 03/12/2013, dep. 12/02/2014, Diop, Rv.
258199); dall’altro, si è rilevato che il “tasso di specificità necessario” delle censure di gravame
va valutato raffrontando le specifiche doglianze con la consistenza delle argomentazioni
contenute nel provvedimento impugnato (così Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv.
3

di omicidio a carico di tale Giuseppe Mascia: il Sanna, in particolare, dopo aver fornito al P.M.

259907, la quale ha ritenuto ammissibile un appello che deduceva in modo sintetico elementi
obiettivamente apprezzabili per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, negato
immotivatamente dal giudice di primo grado). Frequentemente, poi, si è sottolineato che la
valutazione della specificità dei motivi di appello si pone in termini differenti e meno stringenti
rispetto al giudizio di cassazione, in considerazione del carattere di mezzo di gravame di tipo
devolutivo del primo rimedio, caratterizzato dalla sua funzione diretta a provocare un nuovo
esame del merito della regiudicanda (cfr., in particolare: Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014,

del 23/11/2013, dep. 21/02/2014, Pierannunzio, Rv. 258529; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013,
dep. 15/01/2014, Spada, Rv. 258357; Sez. 6, n. 50613 del 06/12/2013, Kalboussi, Rv.
258508).
Non risultano in contrasto con l’orientamento in discorso nemmeno numerose delle
decisioni di legittimità che hanno ritenuto corretta la pronuncia di inammissibilità emessa in
appello: ci si riferisce, precisamente, a quelle decisioni le quali hanno sottolineato che la critica
alla sentenza di primo grado era fondata su considerazioni generiche ed astratte (cfr. Sez. 6,
n. 37392 del 02/07/2014, Alfieri, Rv. 261650, nonché Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013,
Tartaglione, Rv. 257434, ma anche Sez. 6, n. 31462 del 03/04/2013, Mazzocchetti, Rv.
256303), ovvero che la deduzione prospettata non era pertinente al caso concreto, né
formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale
indirizzare la sua verifica (Sez. 6, n. 13446 del 12/02/2014, Meli, Rv. 261830), quando non
addirittura del tutto priva dell’indicazione di motivi di dissenso rispetto alla decisione appellata
(Sez. 2, n. 51738 del 03/12/2013, Disingrini, Rv. 258111).
3.2. Non manca, tuttavia, un più rigoroso indirizzo, secondo il quale l’ammissibilità
dell’appello postula una critica puntuale delle argomentazioni poste a base della sentenza
impugnata (Così Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686, nonché Sez. 6, n.
1770 del 18/12/2012, dep. 15/01/2013, Lombardo, Rv. 254204).
3.3. Questa Corte ritiene di aderire all’indirizzo meno rigoroso, in considerazione dei
rapporti intercorrenti tra l’atto di appello e i poteri decisori del giudice investito dal gravame.
Invero, come evidenziato anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, l’effetto
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devolutivo, a norma dell’art. 597, comma 1, cod.(pen., circoscrive la cognizione del giudice di
appello esclusivamente ai “punti” della sentenza attinti dal gravame, ma non riguarda le
argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del
“petitum”, sicché il giudice dell’appello può accogliere l’impugnazione anche sulla base di
argomentazioni proprie o diverse da quelle dell’appellante (così, specificamente, Sez. U, n. 1
del 27/09/1995, dep. 04/01/1996, Timpanaro, Rv. 203096).
Ora, se l’atto di appello apre un nuovo giudizio di merito sul punto da esso investito,
senza circoscrivere in alcun modo il potere di cognizione e di valutazione del giudice adito,
sembra eccessivo ritenere inammissibile lo stesso quando esponga in modo estremamente
4

Tarasconi, Rv. 262183; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 2, n. 8345

succinto, ma intelligibile, le ragioni che, ad avviso dell’appellante, sono idonee a sostenere le
sue richieste di riforma del provvedimento impugnato.

4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche indicate, risulta corretto concludere che l’atto
di appello conteneva una “specifica” indicazione delle ragioni in forza delle quali, in particolare,
si chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio ai fini dell’esclusione della sussistenza
del fatto. Il gravame, infatti, incentrava le sue critiche sul mezzo di prova decisivo per la sua

interpretazione delle parole intercettate basata sul significato letterale delle stesse.

5. Piuttosto, la sentenza della Corte di appello di Cagliari sembra valorizzare profili di
manifesta infondatezza delle censure proposte con il gravame, come quando evidenzia che “la
difesa dell’appellante” non avrebbe “compiutamente indicato le ragioni per le quali, nel caso in
scrutinio, ci si dovrebbe discostare dal criterio interpretativo letterale delle conversazionél”.
5.1. Deve però escludersi che la manifesta infondatezza delle censure dedotte con l’atto
di appello possa dar luogo ad una pronuncia di inammissibilità dello stesso.
Occorre rilevare in proposito che la manifesta infondatezza non solo non è indicata tra
le cause di inammissibilità delle impugnazioni in generale, ma è specificamente prevista a tal
fine per il ricorso per cassazione dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e per la revisione
dall’art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
E’ ragionevole concludere, allora, che la manifesta infondatezza costituisce causa di
inammissibilità del ricorso per cassazione e della revisione, ma non anche dell’appello.

6. La sentenza impugnata, pertanto deve essere annullata.
L’annullamento è senza rinvio perché il reato contestato è ormai coperto da
prescrizione. Il fatto illecito, infatti, secondo quanto osservato espressamente dalla Corte di
appello, deve ritenersi consumato alla data del 22 marzo 2001 (per il Tribunale, invece, alla
data pressoché coincidente del 26 marzo 2001), e, quindi, anche tenendo conto dei giorni di
sospensione registrati nel corso del giudizio di prima cura, la prescrizione è decorsa in data 8
gennaio 2012 (secondo il Tribunale sarebbe decorsa il 12 gennaio 2012).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 24 novembre 2015

Il Consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

condanna e ne affermava l’inattendibilità, sostenendo che non poteva procedersi ad una

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