Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3721 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3721 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GIROLAMO SALVATORE n. 3/6/1962
avverso la sentenza n. 3427/2010 del 3/7/2012 della CORTE DI APPELLO
DI PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Girolamo Salvatore propone ricorso avverso la sentenza della Corte di
Appello di Palermo del 3 luglio 2012 che ne confermava la condanna per i reati di
vicienzer’ a pubblico ufficiale e lesioni personali deducendo la nullità della
sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ragione della
mancanza di “esaustiva e convincente risposta” alle deduzioni da lui formulate
nell’atto di appello consistenti nella affermazione del difetto dell’elemento
psicologico e dell’ elemento oggettivo del reato.
Il ricorso è fondato.
La sentenza di appello richiama quanto emerso dalla istruttoria
dibattimentale, senza farvi riferimento specifico, limitandosi ad affermare che il
ricorrente

“cercò con forza di divincolarsi dallo stesso strattonandolo e

liberandosi dalla presa”; tale motivazione innanzitutto non risulta una adeguata
risposta rispetto all’analitico motivo di appello sviluppato sul tema della effettiva

Data Udienza: 14/11/2013

intenzionalità dell’azione dell’imputato e, poi, non corrisponde ai fatti la cui
ricostruzione risulta dalla sentenza di primo grado. Quest’ultima riferisce di
come, intervenuto il sovrintendente di PS Zichitella per calmare il ricorrente che
era in strada dopo un litigio con la madre, dopo che il ricorrente si era messo a
correre in direzione dell’abitazione della madre “lo aveva, allora, preso per le
spalle per cercare di fermarlo e non fargli raggiungere la madre, mentre
l’energumeno, con colpi di schiena, cercava di divincolarsi, causando la caduta di
entrambi a terra e facendo sbattere violentemente il ginocchio dello stesso teste

calmato”.
La condotta definitivamente accertata, quindi, non corrisponde affatto a
quella contestata poiché non vi è stata una condotta violenta direttamente
finalizzata ad impedire l’attività del p.u.; il Di Girolamo, bloccato, ha solo tentato
di divincolarsi e la successiva caduta e le conseguenti lesioni della p.o. sono
state una conseguenza indiretta e non l’esito di una attività diretta alla
resistenza all’ufficiale.
Ne consegue innanzitutto che la condotta in questione non costituisce il
reato di cui all’art. 337 cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio sul
punto. Ne consegue, inoltre, la non procedibilità del reato di lesioni; difatti,
venute meno le aggravanti contestate per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. ,
che presupponevano il reato di resistenza, ed in presenza di lesioni guaribili in
gg. 5, il reato è punibile a querela che, però, non risulta presentata. Quindi
anche per tale residuo capo di imputazione deve essere disposto annullamento
senza rinvio della sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento al reato di
resistenza, perché il fatto non costituisce reato, e con riferimento al reato di
lesioni, esclusa la contestata aggravante, per difetto di querela.
Roma così deciso il 14 novembre 2013
Il Consigliere estensore

fn

i il Presiderlùe

a terra. Avendo visto che egli si era fatto male, finalmente il Di Girolamo si era

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA