Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37209 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37209 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti dal
1. Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna
nei confronti di
Corradini Ugo, nato a Forlimpopoli il 29/06/1966
nonché da
2. Corradini Ugo, nato a Forlimpopoli il 29/06/1966
avverso la sentenza in data 10/02/2017 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 10 febbraio 2017, la Corte di appello di
Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che, all’esito di giudizio
abbreviato, aveva condannato Ugo Corradini per il reato di violazione del divieto
di guida di veicoli a motore impostogli dal Questore di Forlì, previsto dall’art. 75-

bis d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data 27 maggio 2012, e gli aveva

Data Udienza: 18/07/2018

irrogato la pena di quattro mesi di arresto, con diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Pier Paolo Benini, difensore di fiducia di
Ugo Corradini, ed il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna.
Il ricorso presentato nell’interesse di Ugo Corradini è articolato in tre
motivi, con i quali si deduce: a) violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al riconoscimento dell’imputato come persona alla guida di un
ciclomotore nella data del commesso reato, operato sulla base di un mero
giudizio di verosimiglianza; b) violazione di legge e vizio di motivazione in
di guida imposto dal Questore per tre mesi, collegandolo alla data del
provvedimento inibitorio e non alla data della notifica di questo; c) violazione di
legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna
deduce violazione di legge, rilevando che, con sentenza n. 94 del 2016, la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-quater d.l. n.
272 del 30 dicembre 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge n. 49 del 2006, che ha introdotto l’art. 75-bis d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è fondato, perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale
indicata dal Procuratore generale determina, in radice, l’esclusione della
configurabilità del reato in contestazione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in data 18 luglio 2018

rapporto al dolo, in quanto ragionevolmente l’imputato riteneva scaduto il divieto

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