Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37208 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37208 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Santomauro Francesco, nato a Irsina il 23/06/1968
avverso la sentenza in data 07/03/2017 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Renato Ripollino, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 7 marzo 2017, la Corte di appello di Bologna
ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che aveva condannato
Francesco Santomauro per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale,
commessi in data 19 dicembre 2009, gli aveva irrogato la pena di quattro mesi e
quindici giorni di reclusione, escludendo la recidiva e concedendo le circostanze
attenuanti generiche, ed aveva revocato la sospensione condizionale della pena
precedentemente concessa per altro reato.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Renato Ripollino, difensore di fiducia di

Data Udienza: 18/07/2018

4.

Francesco Santomauro, articolando cinque motivi, con i quali deduce: a) vizio di
motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dello stato di incapacità
di intendere e di volere al momento del fatto, determinato da farri -ladi
somministrati all’imputato dalla struttura ospedaliera presso la quale aveva
chiesto soccorso; b) violazione di legge ancora con riferimento al mancato
riconoscimento dello stato di incapacità di intendere e di volere al momento del
fatto; c) vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, in
subordine, del vizio parziale di mente; d) violazione di legge ancora in relazione
al mancato riconoscimento, in subordine, del vizio parziale di mente; e)
violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla disposta revoca della
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno i reati contestati al ricorrente (oltraggio e resistenza a pubblico
ufficiale commessi il 19 dicembre 2009) si rivelano, in assenza di utili periodi di
sospensione del relativo termine, ormai estinti per prescrizione, spirata in data
19 giugno 2017, appena tre mesi dopo la pronuncia dell’impugnata sentenza di
secondo grado, e oltre due mesi prima della trasmissione degli atti alla Corte di
cassazione.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018

sospensione condizionale per il reato commesso in precedenza.

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