Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37207 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37207 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDI ALDO nato a MOLINELLA il 07/03/1971

avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

I-I-Pfeer-G€-Fi,ee-gclude-pe-r l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il difcnor.
L’avvocato VALENTI ALESSANDRO si associa.

Data Udienza: 18/07/2018

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena, ha nel resto confermato la sentenza
del Tribunale di Ferrara dell’8/06/2015, resa all’esito di giudizio ordinario, con cui
l’imputato, Aldo Bernardi, esclusa la recidiva, è stato riconosciuto colpevole del delitto
di calunnia per avere falsamente denunciato ai carabinieri di Santa Maria Codifiume (Fe)
lo smarrimento di assegni tratti su c/c acceso presso la Banca Antonveneta , incolpando

Per siffatta condotta l’imputato è stato condannato alla pena di due anni di
reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che con due motivi di annullamento ha dedotto violazione di legge e
contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di
attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed erronea applicazione dell’art.
368 cod. pen. in ordine al ritenuto elemento soggettivo del reato.
Il ricorso non appare ictu ocull affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, maturata 13/07/2017 in difetto di periodi
di sospensione e quindi in epoca appena anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso
e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (25 agosto 2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

così il prenditore del reati di cui all’art. 648 c.p.

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