Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37206 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37206 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPPELLO GIOVANNI nato a BELMONTE MEZZAGNO il 05/01/1949

avverso la sentenza del 15/12/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
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Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il difensore

Q

L’avvocato BRESCIANI MARCO si associa.

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che il Difensore di CAPPELLO Giovanni ha proposto ricorso per
Cassazione contro la sentenza 15 dicembre 2015 con la quale la Corte di Appello
di BRESCIA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva qualificato il
fatto, originariamente contestato di truffa aggravata ex art. 640, secondo

rideterminato la pena in due mesi e venti giorni di reclusione;
– ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per
violazione di legge penale sostanziale ex art. 606, comma 1 lett. b cod. proc.
pen. e ha lamentato che la Corte non avesse qualificato il fatto ex art. 2, comma
1/bis d.l. 463/83 con conseguente dichiarazione di improcedibilità della azione
penale per avere il Cappello provveduto al pagamento di contributi non versati
entro tre mesi dalla notifica del verbale di accertamento o come appropriazione
indebita, tanto più che difettava nel caso in esame il necessario elemento
soggettivo doloso dato che l’omissione di versamento era dipesa da oggettive
difficoltà finanziarie del ricorrente;
– considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da
cause di inammissibilità;
– considerato che il reato ascritto al CAPPELLO è stato consumato fino al
dicembre 2009 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta e senza periodi di
sospensione utilmente conteggiabili, il termine prescrizionale massimo di sette
anni e sei mesi ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen., termine che è
spirato quindi il 30 giugno 2017;
– considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129,
primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di
estinzione del reato tanto più che l’esame degli atti processuali non rende
evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;
– considerato infatti che le censure dedotte con il ricorso, anche se fossero
fondate, comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo
quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;
1

comma n. 1 cod. pen., come violazione dell’art. 316 ter cod. pen. e aveva

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 18 luglio 2018.

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