Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37205 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37205 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALIANO ROBERTO nato a COSENZA il 02/09/1967

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
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Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il difensore •
L’avvocato DI CIANNI EMILIO LUIGI si associa.

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che il Difensore di GALIANO Roberto ha proposto ricorso per
Cassazione contro la sentenza 8 marzo 2017 con la quale la Corte di Appello di
CATANZARO ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di
COSENZA che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi
di reclusione per il reato di cui all’art. 372 cod. pen. commesso il 9 marzo 2010;

motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e cod. proc. pen. e ha lamentato, con il
primo, che la Corte non avesse valutato l’intero esame testimoniale reso dal
GALIANO, che aveva comunque confermato quanto precedentemente dichiarato
in sede di indagini preliminari, tanto più che l’imputato aveva appreso
indirettamente le circostanze oggetto della testimonianza e quanto riferito era
stato oggetto di percezioni relative a fatti appunto riferiti da terzi e, con il
secondo, che le stesse circostanze di fatto non fossero state considerate per
escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
– considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da
cause di inammissibilità;
– considerato che il reato ascritto al GALIANO è stato consumato il 9 marzo
2010 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta e senza periodi di sospensione
utilmente conteggiabili, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi
ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen., termine che è spirato quindi il 9
settembre 2017;
– considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129,
primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di
estinzione del reato tanto più che l’esame degli atti processuali non rende
evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;
– considerato infatti che le censure dedotte con il ricorso, anche se fossero
fondate, comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo
quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;

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– ritenuto che il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per vizi di

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 18 luglio 2018.

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