Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37205 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37205 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mighuel Lichtenberger, nato a Calcinate (BG) il 27.1.1978
avverso la sentenza del 9 febbraio 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Sostituto Procuratore generale, Carmine Stabile, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 18/07/2013

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha
confermato la sentenza del 18 maggio 2011 con cui il locale Tribunale aveva
condannato Mighuel Lichtenberger alla pena di dieci mesi di reclusione per i
reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

stato di ubriachezza, avrebbe reagito violentemente nei confronti di agenti
della polizia giudiziaria intervenuti a sedare una lite in cui era coinvolto,
minacciando e spintonando l’appuntato Scurti che colpiva ad un dito,
cagionandogli una lesione giudicata guaribile in giorni cinque.

2.

L’avvocato Raffaele Delle Fave, nell’interesse dell’imputato, ha

proposto ricorso per cassazione.
In via preliminare eccepisce la nullità della sentenza d’appello, essendosi
tenuta l’unica udienza nonostante il legittimo impedimento del difensore
tempestivamente rappresentato alla Corte con due istanze di rinvio, una per
forza maggiore dovuta a condizioni climatiche che non consentivano il
raggiungimento della sede del processo, l’altra per un preesistente impegno
professionale documentato.
Sempre in via preliminare il difensore eccepisce la nullità della notifica
all’imputato dell’avviso di fissazione del giudizio di appello.
Con altro motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al mancato
accoglimento delle due istanze di rinvio.
Con un ulteriore motivo denuncia l’errata applicazione dell’art. 192 c.p.p.
per l’insussistenza delle prove sulla responsabilità dell’imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo e il terzo motivo con cui il ricorrente eccepisce la nullità della
sentenza impugnata per non avere concesso il rinvio dell’udienza nonché la
mancanza di motivazione sul punto sono manifestamente infondati, in quanto
la Corte d’appello, con ordinanza del 9 febbraio 2012, si è espressamente
pronunciata sulle istanze di rinvio che ha rigettato, rilevando, da un lato, che
il difensore non aveva indicato l’impossibilità di farsi sostituire, dall’altro,

2

Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza l’imputato, in

escludendo la sussistenza di condizioni metereologiche tali da impedire al
difensore di raggiungere la sede dove vi sarebbe stato il processo: si tratta di
una decisione basata su una valutazione di fatto, insindacabile in sede di
legittimità in quanto congruamente motivata.

3.2. Del tutto immotivata è la doglianza con cui si deduce la mancata

Corte d’appello di Brescia.

3.3. Infine, del tutto infondato è anche l’ultimo motivo.
La sentenza impugnata ha motivato congruamente e logicamente le
ragioni per cui ha ritenuto l’imputato responsabile dei reati contestatigli,
mentre il ricorrente si è limitato a contestare la decisione senza indicare alcun
elemento di contraddittorietà intrinseca alla motivazione, proponendo una
lettura alternativa dei fatti.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 18 luglio 2013

Il Consiglier estensore

zIa Pres en

s

notifica all’imputato dell’avviso di fissazione del procedimento davanti alla

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