Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37204 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37204 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VETERE VINCENZO nato a PALERMO il 01/05/1966

avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

kLPcGen conclude per.l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
uditc, 11-difeasare

Data Udienza: 18/07/2018

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze in parziale
riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della medesima città ha assolto
l’imputato, Vetere Vincenzo dal reato di ingiuria perché non più previsto dalla legge
come reato, nel resto confermando il giudizio di penale responsabilità per le imputazioni
di minaccia aggravata, lesioni, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e
danneggiamento per un episodio maturato presso l’ufficio di un’agenzia di assicurazioni

presenti per ottenere il versamento di imprecisate somme di denaro.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
fiducia dell’imputato con due motivi di ricorso con cui ha dedotto: 1) inosservanza delle
norme processuali in materia di notifica del decreto di citazione, affetto quindi da nullità
assoluta ex art. 179 c.p.p., per l’udienza in appello notificato ad altro avvocato, tale
Emilio Bettini e non ad Enrico Bettini e presso un indirizzo errato; 2) erronea
applicazione dell’art. 512 c.p.p. per non avere la corte territoriale assolto l’imputato per
il mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di danneggiamento ritenuta
integrata sulle sole affermazioni rese dalle persone offese in fase di indagini per il
sistema delle letture dibattimentali.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al
capo a) della rubrica (art. 612, primo e secondo comma, c.p.) procedibile a querela
all’esito della riforma introdotta ex d.lgs. n. 36 del 2018.
Nel resto il ricorso non appare

ictu ocull affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che i reati ascritti ai ricorrenti risultano
oggi attinti da causa estintiva prescrizionale, maturata – peraltro in difetto di rilevanti
periodi di sospensione – il 10/12/2016 ben prima della trasmissione dell’odierno ricorso
e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (3 agosto 2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Invero
i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.

I
2

del germano e della compagna di questi con danneggiamento delle suppellettili ivi

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub a)
perché lo stesso è improcedibile per difetto di querela e in ordine ai residui reati sub
b) e sub c) perché gli stessi sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

Laura Scalia

Il Pre idente
Giacorrio Paoloni

Il Consigliere estensore

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