Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37203 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37203 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BILLI GIANLUCA nato a FIRENZE il 05/10/1970

avverso la sentenza del 13/07/2012 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

-per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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L’avvocato d’ufficio TALDONE LUISA si associa.

Data Udienza: 18/07/2018

FATTO E DIRITTO

Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato
quella resa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato l’imputato alla
pena di giustizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate, in
continuazione al primo contestati per essersi egli opposto ad agenti di p.s. mentre
compivano un atto de loro ufficio, per essere costoro intervenuti per bloccare il
prevenuto che stava usando violenza nei confronti di Golic Ksenija, e per avere,
tentando di divincolarsi, piegato il dito di una mano di uno degli agenti e colpito con un

Avverso la sentenza di appello ha proposto personale ricorso per cassazione, con atto
del 6 maggio 2016 l’imputato con tre motivi di ricorso con cui ha dedotto: 1) violazione
di norme processuali in materia di notifica atteso che tutte le notifiche effettuate presso
l’avv. Michele Luzzetti, in primo e secondo grado e dell’estratto contumaciale della
sentenza di appello, sarebbero state effettuate in violazione dell’art. 161 c.p.p. nella
inosservanza del domicilio eletto nel corso dell’interrogatorio reso in sede di convalida
dell’arresto; 2) mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla mancata
sottoposizione all’esame dell’imputato ed alla mancata escussione di un teste mai
rinunciato; 3) vizio di motivazione per avere la Corte di appello fondato il giudizio di
penale responsabilità, come il giudice di primo grado, sulle dichiarazioni delle persone
offese non apprezzando gli esiti dei referti in atti incompatibili con le contestate modalità
dell’atto.
Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che i reati ascritti ai ricorrenti risultano oggi
attinti da causa estintiva prescrizionale, maturata – peraltro in difetto di rilevanti periodi
di sospensione – il 9/9/2017 un mese dopo circa la trasmissione dell’odierno ricorso e
dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (3 agosto 2017).Ne discende
l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di tale causa di non
punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di
evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Invero i dedotti
motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

calcio un altro, agenti ai quali cagionava lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

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