Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37202 del 18/07/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37202 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marilena Bacchetta, nata a Piacenza il 28.1.1961
avverso la sentenza del 15 febbraio 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Sostituto Procuratore generale, Carmine Stabile, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Francesco Coruzzi, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
Data Udienza: 18/07/2013
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Parma in
data 12 febbraio 2009, in sede di giudizio abbreviato, ha assolto Marilena
Bacchetta dal reato di cui all’art. 619 c.p. perché il fatto non sussiste, e ha
determinando la pena in otto mesi di reclusione, con la sospensione
condizionale della pena.
La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità per il
peculato, in quanto l’imputata, dipendente di Posta Italia s.p.a. e addetta allo
smistamento della corrispondenza, si sarebbe impossessata, nel corso del suo
servizio, di alcune riviste e cartoline indirizzate ai legittimi destinatari, oggetti
che sono stati rinvenuti presso la sua abitazione e all’interno della sua
autovettura.
2. L’imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione e, con il
primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in quanto i giudici di merito
l’avrebbero, in maniera contraddittoria, considerata attendibile con riferimento
alle giustificazioni offerte per il reato di cui all’art. 619 c.p., inattendibile in
ordine al fatto che le riviste e le cartoline erano state sottratte solo in quanto
destinate al macero.
Con il secondo motivo lamenta che le sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena, nonostante il primo giudice avesse applicato l’indulto,
da ritenere più favorevole.
3. Il ricorso è fondato, J:Ewl~t~timmimik.
I giudici di appello hanno ritenuto che le giustificazioni offerte
dall’imputata circa la destinazione al macero, almeno di una parte della
documentazione di cui è stata trovata in possesso, fossero mere “petizioni di
principio” non suffragate da alcun elemento di prova.
Tuttavia, dal capo di imputazione risulta che si è trattato di riviste
risalenti ad anni addietro nonché di alcune cartoline postali prive di dati
sufficienti per l’inoltro, per cui che fosse materiale destinato effettivamente al
macero è argomento che presenta una qualche plausibilità e sul quale la
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confermato la sua responsabilità per il residuo delitto di peculato,
sentenza avrebbe dovuto spiegare, in maniera coerente, le ragioni per cui tale
tesi difensiva è stata ritenuta inattendibile; inoltre, la decisione impugnata
non contiene alcuna considerazione in ordine alle cartoline, limitandosi a fare
riferimento solo alle riviste.
4. Per tali motivi la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra
Il secondo motivo è, allo stato, assorbito dall’accoglimento del primo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso il 18 luglio 2013
Il Consigl re estensore
sezione della Corte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio.