Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37201 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37201 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
FRAGASSI Silvino, nato a Monterotondo il 09/08/1970
avverso la sentenza del 18/02/2016 della Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;
udito il difensore, Avv. Francesco Gianzi, che si è riportato al ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 18/2/2016 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di
quella del Tribunale di Roma del 25/9/2012, ha riconosciuto la penale responsabilità di
Fragassi Silvino in ordine al delitto cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990,
contestato al capo C), risalente al 27/1/2009, confermando altresì la condanna per il
reato di porto di arma impropria di cui al capo B), e rideterminando la pena.

2. Ha proposto ricorso il Fragassi tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla ritenuta penale responsabilità, in quanto la Corte aveva dato rilievo agli

Data Udienza: 18/07/2018

T

elementi valorizzati dal primo Giudice in senso contrario e aggiuntivamente invocato
elementi privi di rilievo, quali il possesso dei coltelli e lo smarrimento della targa del
mezzo, omettendo in tal modo di considerare la detenzione in unico involucro, il
modesto principio attivo, la mancanza di sostanze da taglio o di buste per il
confezionamento o del bilancino, il fatto che non fossero emerse attività di spaccio e le
stesse dichiarazioni dell’imputato in ordine alla destinazione ad uso personale,
accreditata dalla disponibilità di reddito adeguato.
In realtà la Corte, nel riformare la sentenza assolutoria, aveva omesso di delineare

motivazione della sentenza di primo grado, dando conto della relativa incompletezza o
incoerenza.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Indebitamente la Corte aveva valorizzato il dato ponderale, senza considerare tutti
gli elementi della fattispecie, anche valutando la parziale destinazione ad uso personale.

3. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza di una motivazione
rafforzata, tale da confutare specificamente tutti gli argomenti sviluppati dal primo
Giudice in senso assolutorio, non può dirsi inammissibile, involgendo inoltre
implicitamente il tema della rinnovazione del dibattimento ai fini dell’escussione
dell’imputato, le cui dichiarazioni avevano concorso a determinare la pronuncia a lui
favorevole, pronunciata in primo grado.
Va tuttavia rilevato che il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 209 del 1990,
per cui è stata affermata in grado di appello la penale responsabilità, risulta estinto per
intervenuta prescrizione, maturata – in assenza di ostative cause di sospensione del
termin ex artt. 157 e 159 cod. pen. – non oltre il luglio 2016, cioè in epoca ben
anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a questo
giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.

2

le linee portanti del proprio ragionamento e di confutare gli argomenti principali della

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 18 luglio 2018

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