Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37200 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37200 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
CALDERON VASQUEZ FRANCISCO JOSE nato a MALAGA( SPAGNA) il 16/09/1962
LO MONTE VINCENZO nato a GRANITI il 08/09/1947
RICCIARDI LUCREZIA nato a GRANITI il 08/01/1965
PINZONE VECCHIO COSTANTINO ANTONIO nato a SANTA DOMENICA VITTORIA il
03/12/1961
REALE ELIO nato a BRONTE il 19/05/1958
BLANCATO CARMELO nato a MOTTA CAMASTRA il 28/07/1963
DI NATALE GIUSEPPE nato a NOVARA DI SICILIA il 18/12/1954
SPITALERI FRANCESCO nato a ROCCELLA VALDEMONE il 09/02/1956
LO MONTE STEFANIA nato a MESSINA il 05/07/1977
NUCIFORO DANIELE nato a TAORMINA il 05/02/1967

avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI ,
che Jaa…c.G4G4so-claie.hicAdo__

Data Udienza: 18/07/2018

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
uditi il difensore
Gli avvocati: SERAFINO GIUSEPPE in difesa di BLANCATO CARMELO, l’avvocato AUTRU
RYOLO TOMMASO in difesa di CALDERON VASQUEZ FRANCISCO JOSE’, l’avvocato
STROSCIO SALVATORE in difesa di CALDERON VASQUEZ FRANCISCO JOSE’, LO
MONTE VINCENZO, RICCIARDI LUCREZIA e LO MONTE STEFANIA; l’avvocato
SCHIUMA CARLO in difesa di REALE ELIO e l’avvocato FONTANELLI ALDO quale
sost.proc. dell’avvocato LA TORRE ORESTE in difesa di NUCIFORO DANIELE che si

associano.

2

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che la Corte di Appello di MESSINA, con sentenza 6 giugno 2017,
ha dichiarato estinti per prescrizione tre episodi di peculato ascritti agli imputati
(riqualificati ex art. 314, secondo comma cod. pen.) con contestuale
rideterminazione della pena, e ha confermato la sentenza resa con rito ordinario
il 10/12/2013 dal Tribunale di MESSINA con la quale tutti gli imputati, ad
eccezione di Lucrezia RICCIARDI (prosciolta per difetto di querela dal reato di cui
all’art. 646 cod. pen, così riqualificata la condotta di peculato d’uso a lei ascritta

peculato e falsità ideologica in atti pubblici fidefacienti commessi, anche in
concorso tra loro, in un periodo compreso tra il mese di agosto 2003 e il mese di
maggio 2004;
– ritenuto che i fatti criminosi in esame sono stati realizzati nell’ambito della
attuazione del P.I.T. -32, progetto integrato territoriale “Valle dell’ Alcantara” , la
cui operatività è stata scandita da false attestazioni finalizzate alla prioritaria
approvazione da parte del Dipartimento Programmazione della Regione Sicilia e
alla acquisizione delle relative provvidenze finanziarie nonché dalla illecita
appropriazione di somme e mezzi in disponibilità di tale organismo pubblico,
natura giuridica, quest’ultima, attribuita al P.I.T. in quanto strumento di
programmazione negoziata tra Enti Pubblici Territoriali (nel caso in esame i
dodici Comuni ricadenti nel comprensorio della Valle di Alcantara) che rinviene la
propria istituzione nell’art. 30 Decr. Leg.vo 267/2000 (Testo Unico degli
ordinamenti locali);

ritenuto che la sentenza della Corte di Appello di MESSINA è stata

impugnata in Cassazione, con il ministero dei relativi difensori, dai nove imputati
che hanno visto confermata in secondo grado la loro responsabilità, che hanno
dedotto violazioni di legge sostanziale e processuale e vizi di motivazione della
sentenza;
– ritenuto che i motivi di ricorso, al di là dei distinti atti impugnatori, si
caratterizzano per contenuti censori in larga parte comuni o coincidenti e
sovrapponibili e che gli stessi, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede
ex art. 173, comma 1 disp. Att. Cod. proc. pen., possono essere individuati, nei
loro profili salienti, nella affermazione di inutilizzabilità delle captazioni foniche
eseguite nelle indagini preliminari per erronea applicazione degli artt. 267 e
segg. Cod. proc. pen., nella affermata, erronea attribuzione della veste di
pubblici ufficiali ai ricorrenti (e segnatamente al coordinatore del P.I.T.-32, LO
MONTE e al project manager dello stesso CALDERON VASQUEZ e ai coimputati
1

al capo U della rubrica) sono stati riconosciuti responsabili di plurimi reati di

loro collaboratori) e della natura pubblica riconosciuta al progetto integrato
oggetto delle imputazioni, nella erronea applicazione del combinato disposto
degli artt. 314, 479 e 357 cod. pen. con riguardo alla sussistenza degli elementi
costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei contestati fatti di peculato e falsità in atti
pubblici e, infine, nella violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza con riferimento al carattere fidefaciente degli atti pubblici incriminati,
ritenuti dai Giudici di merito pur in assenza di specifica indicazione della
aggravante speciale ex art. 476, secondo comma cod. pen. nelle singole

aggiungono censure relative alla inadeguata ricostruzione delle condotte
materiali di singoli imputati e ai quali hanno fatto seguito memorie e motivi
aggiunti di alcuni ricorrenti;

considerato, quanto alla peculiare posizione della imputata Lucrezia

RICCIARDI, che il nominativo della stessa è stato erroneamente inserito dai
difensori tra quelli degli imputati ricorrenti (e viene ripetuto anche nei motivi
nuovi proposti) benché la RICCIARDI non abbia, né avesse fin dal giudizio di
appello (come evidenziato nella sentenza impugnata a f.42) alcun interesse alla
impugnazione (come dimostrato anche dalla totale assenza di motivi di ricorso
come già di motivi di appello) in quanto prosciolta fin dal giudizio di primo grado,
così che il relativo ricorso non può che essere dichiarato inammissibile appunto
per carenza di interesse senza aggravio di spese processuali posto che il
descritto errore difensivo non può risolversi in un pregiudizio per l’imputata;
– considerato che i ricorsi degli altri nove imputati non appaiono affetti da
cause di inammissibilità;
– considerato comunque che va rilevato in via preliminare come tutti i reati
ascritti a tali ricorrenti risultino attinti da causa estintiva prescrizionale essendo
decorso il corrispondente termine massimo (“prorogato”) previsto dagli artt. 157
e 161 cod. pen. per i reati di peculato e falsità aggravata (pari a dodici anni e sei
mesi), anche tenendo conto del periodo di sospensione del predetto termine (art.
159 cod. pen.) fatto registrare dai giudizi di merito e pari a circa dieci mesi, con
la conseguenza che la prescrizione è maturata (per gli ultimi fatti contestati
risalenti al maggio 2004) fin dall’agosto/settembre del 2017 e cioè in epoca
successiva all’invio dei ricorsi e dei relativi atti al Giudice di legittimità;

considerato conseguentemente che va obbligatoriamente adottata

l’immediata declaratoria di estinzione del reato (art. 129, primo comma cod.
pen.) dato che non emergono dagli atti in termini di evidenza la necessità o la
possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole (Sez. Unite 28/5/2009 n.
2

imputazioni indicate nel decreto che dispone il giudizio, motivi tutti ai quali si

35490, Tettamanti, Rv 244274-244275) e che la censure sollevate con i motivi di
ricorso, anche se in ipotesi in tutto o in parte fondate, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per un
nuovo giudizio con l’esito sicuro di una pronuncia di estinzione dei reati per
intervenuta prescrizione , produttivo di un indebito procrastinarsi della definzione
del procedimento;

P.Q.M.

interesse;annulla senza rinvio nei confronti degli altri nove ricorrenti la sentenza
impugnata perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018.

Dichiara inammissibile il ricorso di Lucrezia RICCIARDI per mancanza di

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