Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3720 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3720 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Repetto Gianfranco, nato a Sanremo il 25/09/1960
avverso la sentenza del 11/12/2014 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla
pena, rideterminata sulla base della pronuncia irrogata in primo grado, con
rigetto nel resto;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 11/12/2014, ha
respinto l’appello proposto nell’interesse di Repetto Gianfranco avverso il
provvedimento del Tribunale di quella città del 27/05/2010 che ne aveva
affermato la responsabilità in relazione all’imputazione di cui all’art. 73 d.P.R. 9
ottobre 1909 n. 309 relativa al trasporto ed alla detenzione di un quantitativo
ingente di hashish, ed in accoglimento dell’appello incidentale del P.g. ha
aumentato la pena inflitta ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 35.000 di
multa.
2. La difesa di Repetto con il suo ricorso deduce violazione di legge
processuale eccependo che l’impugnazione proposta dal P.g. non riguardava la
misura della pena, poiché verteva esclusivamente sull’illegittima applicazione
delle attenuanti generiche e sulla loro valutazione di equivalenza rispetto alle
aggravanti contestate, richiedendo solo per effetto dell’accoglimento di tale
istanza, una determinazione della pena di maggiore entità, sicché, a fronte del

Data Udienza: 24/11/2015

rigetto dell’appello sul punto, era poi intervenuta una reformatio in pejus della
sentenza di primo grado, in violazione dell’art. 597 cod.proc.pen. i nella parte in
cui la pronuncia aveva ritenuto di determinare autonomamente la pena da
applicare in concreto.
La Corte d’appello aveva infatti, in maniera argomentata, ritenuto
l’infondatezza dell’appello dell’accusa, cosicché l’aumento di pena disposto risulta
illegittimo, poiché realizzato in violazione del principio devolutivo.

mancata riduzione dell’entità della pena, sollecitata con il gravame proposto
dall’imputato, malgrado fosse stato riconosciuto dalla Corte il ruolo minore da
questi rivestito nella condotta concorsuale attribuitagli.
Si segnala da ultimo l’intervenuta prescrizione maturata tra la decisione
ed i termini per il deposito del ricorso, considerata anche la sospensione di un
anno intercorrente tra l’ottobre 2006 ed l’ottobre 2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. L’esame degli atti ha consentito di verificare che l’appello proposto dal
P.g. verteva esclusivamente sul riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui
si chiedeva l’esclusione, ed il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed
attenuanti, e fondava la richiesta di rideterminazione della sanzione su tali due
presupposti.
Nella pronuncia d’appello la Corte territoriale, che ha respinto entrambi i
motivi di gravame, poiché ha giustificato sia il riconoscimento delle attenuanti
generiche, che l’operato giudizio di bilanciamento, ha poi ritenuto di aumentare
la pena base, così giungendo, in maniera del tutto autonoma e non correlata al
gravame proposto, all’aumento della pena applicata nel concreto, circostanza che
impone l’annullamento della sentenza impugnata.
In argomento bisogna richiamare il principio di diritto in forza del quale
non può ritenersi che il giudizio sulla responsabilità divenga definitivo se non
quando sia perfezionata la quantificazione della pena, che impone di rilevare, ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. eventuali cause estintive dovute alla
maturazione della prescrizione (Sez. 1, n. 45994 del 17/11/2011 – dep.
13/12/2011, Dilernia, Rv. 251405; e più di recente Sez. 2, Sentenza n. 50642
del 16/10/2014, imp. Centonze Rv. 261716). Infatti la formazione del giudicato
parziale è prevista esclusivamente nell’ipotesi di accertamento di responsabilità a
seguito del rigetto dell’impugnazione di legittimità su tale profilo, e del rinvio per

2

Cassazione sezione VI, rg. 24617/2015

3. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione sulla

nuova determinazione della pena nell’ipotesi di annullamento parziale, in forza di
quanto previsto dall’art. 624 ìcomma 1 1 cod. proc.pen.
Alla luce di tali principi si deve accertare nella specie il sopraggiungere
della causa estintiva del reato. Si tratta infatti di contestazione riguardante la
detenzione ed il trasporto di hashish con termine finale di consumazione al
16/01/1999, per la quale, sia all’epoca dei fatti che allo stato, la pena massima è

può assumere la contestazione delle aggravanti, in quanto eliso dal
riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti. Deve infatti applicarsi l’art.
157 cod. pen. vigente nel 1999, in quanto norma più favorevole, sicché non può
che prendersi atto della maturazione del termine massimo di prescrizione
intervenuto nel gennaio 2015 anche considerata la sospensione del decorso dei
termini conseguente all’adesione del difensore all’astensione dalle udienze,
protrattasi per un anno.
3. Conseguentemente deve disporsi l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 24/11/2015

fissata in anni sei di reclusione. In relazione a tale quantificazione nessun effetto

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